Si continua ancora a discutere del problema della riscossione Iva. Dalla Cassazione emergono orientamenti più flessibili in merito alreato di omesso versamento IVA; viene privilegiatala scelta di una valutazione orientata al caso concreto, a discapito di una conclamata e spesso non provatacolpa dell'imprenditore. La sentenza n. 40352 dell’8.10.2015, rappresenta una svolta quasi epocale nella motivazione delle decisioni dei giudici. L'obbligo del versamento Iva (reatoconfigurabile dai 250.000 euro)nelle casse dello Stato, così come il correlativo "dovere" di accantonamento di somme annue per poter far fronte ai contribuiti, cedono il posto alla dinamicità della vita dell'azienda.
La Cassazione chiarisce che l'imprenditore non risulta colpevole se si è trovato nel mezzo di una cosiddetta crisi di liquidità. Le ragioni di siffatta condizione possono essere plurime e disomogenee tra loro, ma sono tutte avvinte dalla medesima necessità di riportare quell'ordine sistematico che caratterizza l'attività di impresa, seppur connaturata al rischio. Ad esempio, non risponde del suddetto reato, l’imprenditore che ha dovuto far fronte a dei pagamenti arretrati dei dipendenti. Ancora, non viene considerato colpevole l'imprenditore che ha ritenuto opportuno investire una cospicua somma di denaro ai fin dell'adeguamento alle norme contro gli infortuni, tutelando quindi il meritevole interesse della sicurezza sul lavoro.
Buona fede e assenza di dolo: requisiti da valutare e da ponderare in ogni singola fattispecie
Acclarato che la responsabilità penale dell'imprenditore in caso di omesso versamento Iva possa subire variazioni e sconti di rimprovero, va però ribadito che non è sufficiente sostenere la sola difficoltà economica che ha colpito l'impresa.
Al contrario, l'imprenditoredeve dare prova del suo massimo sforzo di voler cercare di adempiere all'obbligo di versamento, ma la crisi e il fallimento dei tentativi di cercare denaro, hanno preso il sopravvento. Un'altra condizione che gioca un ruolo fondamentale nella disamina del giudice, è rappresentata dalla non attribuzione della crisi dell'impresa ad un comportamento negligente dell'imprenditore medesimo.
Si cerca di dare maggiori risposte di garanzie agli imprenditori (e ai liberi professionisti) così come sta avvenendo anche nell'ipotesi del rialzo del tetto massimo dei regimi minimi della Partita Iva.