La legge di stabilità 2016 prevede una settima misura di salvaguardia per gli esodati rimasti penalizzati dalle norme rigide dettate dalla Riforma Fornero. Nei giorni scorsi, il testo definitivo della nuova Finanziaria è arrivato a Palazzo Madama e, come recita l'articolo 18, circa 26.300 lavoratori esodati dovrebbero ricevere una tutela previdenziale. Si tratta di tutti quei lavoratori che nel 2011 avevano lasciato il lavoro previo accordi col datore di lavoro o che usufruivano dei permessi per assistere familiari affetti da disabilità.

Tutelare i lavoratori che assistevano familiari con disabilità grave

Per questa categoria di lavoratori, il testo stabilisce che andranno tutelati solo i soggetti che fruivano dei permessi per assistere i familiari con disabilità grave. Esclusi dal provvedimento anche coloro che fruivano dei congedi previsti dalla legge 104. Stando alle informazioni di "Pensioni Oggi", infatti, la Corte Costituzionale ha eguagliato i permessi per l'assistenza dei figli con quelli per l'assistenza dei coniugi o genitori. Una misura che deve essere assolutamente corretta.

Settima salvaguardia per i lavoratori in mobilità

Sempre secondo "Pensioni Oggi", nella settima procedura di salvaguardia dovrebbero rientrare anche i lavoratori in mobilità che hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2014 e che hanno maturato i requisiti pensionistici alla scadenza dell'indennità di mobilità.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato entro la data del 31 dicembre 2012, invece, verranno considerati ulteriori 12 mesi come termini di maturazione dei requisiti. Una misura valida per i lavoratori del trattamento speciale edile e dipendenti delle aziende sottoposte a misure di concordato preventivo, procedure concorsuali o fallimento.

I prosecutori volontari, i cessati dal servizio entro il 30 giugno 2012 a seguito di accordi individuali, i cessati dal servizio dopo la data del 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, i cessati a seguito di risoluzione unilaterale, i lavoratori in congedo nell'anno 2011 e i lavoratori con contratto a tempo determinato, invece, dovranno tenere in considerazione che la maturazione della decorrenza della pensione avvenga entro il 6 gennaio 2017.