Questione che si preannuncia molto delicata quella riguardante la mobilità 2016/7. Secondo quanto pubblicato dall'autorevole quotidiano 'Italia Oggi', Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno, infatti, espressamente chiesto al Ministero dell'Istruzione che gli ambiti territoriali non vengano attivati, così come predisposto dalla legge 107, ai fini della mobilità per l'anno scolastico 2016-2017.

Il motivo fondamentale di questa richiesta è da attribuirsi ai tempi diversi riguardanti la contrattazione annuale della mobilità e la determinazione degli ambiti territoriali.

Mobilità scuola e ambiti territoriali, sindacati: 'Docenti costretti a fare domanda al buio'

I sindacati, infatti, hanno sottolineato come le domande di trasferimento dei docenti dovranno essere presentate entro il prossimo mese di marzo 2016 mentre, secondo quanto contenuto nel comma 66 dell'articolo 1 della legge 107, la trasformazione dei ruoli da provinciali a regionali (articolati in ambiti) scatterà soltanto a partire dal prossimo settembre 2016.

Le forze sindacali sostengono, quindi, che gli insegnanti saranno costretti, loro malgrado, a presentare una domanda 'al buio', visto che la contrattazione annuale sulla mobilità andrebbe a regolare un contesto che, di fatto, non esiste ancora. In più, non dimentichiamoci dei due ricorsi presentati, lo scorso mese di settembre, dalle regioni Veneto e Puglia alla Corte Costituzionale e riguardanti proprio la questione legata agli ambiti territoriali.

Docenti assunti fase 0, A e B: diritto all'assegnazione della sede definitiva

Oltre alla richiesta di cadenza annuale per la contrattazione sulla mobilità, i sindacati reclamano la permanenza della mobilità volontaria in ambito provinciale, secondo quindi quelle che sono le attuali regole fissate, e non secondo l'ambito territoriale.

Non dimentichiamoci, infatti, che i docenti neoimmessi in ruolo attraverso le fasi zero, A e B del piano straordinario assunzioni manterranno il diritto di vedersi assegnata la sede di titolarità definitiva, proprio come conseguenza della presentazione della domanda di mobilità (comma 73 dell'articolo 1 della legge 107/2015).