La Corte di Cassazione, V° sez. penale, con la recente sentenza n. 47543/2015 ha confermato la sentenza d’appello emessa dai giudici di Firenze che avevano condannato un’insegnante per abuso di mezzi di correzione per aver assunto atteggiamenti minatori nei confronti dei propri alunni a quali ripeteva continuamente che li avrebbe bocciati.

È il caso di una donna, professoressa di lingua inglese, che non solo rivolgeva alla propria classe minacce ed offese ripetute, ma in una occasione aveva costretto alcuni alunni, i quali si erano rivolti al preside per segnalare l’atteggiamento inadeguato dell’insegnante, a scrivere una lettera per ritirare le segnalazioni-accuse, pena sempre la bocciatura.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla docente, che ha fatto leva sulla ‘tenuità del fatto’, sulla non abitualità del proprio atteggiamento, e soprattutto sulla programmazionepuntuale ecoordinata dell'attivitàdidattica: circostanze e condizioni, secondo l’insegnante, di maggiore rilevanza rispetto a qualche ‘parola inadeguata o leggermente offensiva’, rivolte oltretutto solo ad alcuni alunni, quelli meno attenti e poco inclini all’apprendimento didattico.

Comportamenti inadeguati e criminosi

Di diverso avviso è la Cassazione che ha ritenuto, invece, rilevante proprio la continuità del trattamenti inadeguatitalida renderli ‘abituali e quindi criminosi’ per questo.

È risultato poi significativo il peso probatorio a carico della donna contro la quale sono state concordanti tutte le testimonianze da parte delle persone offese (alunni) ma anche dei loro genitori, del dirigente scolastico e dei colleghi della medesima.Significative sono state inoltre le intimazioni minacciose rivolte ad alcune studentesse al fine di far loro sottoscrivere una dichiarazione con cui ritiravano le accuse precedentemente rivolte all’insegnante.

Questo episodio, benché unico, è stato considerato dalla Consulta un evidente atto di violenza privata. Oltre a questo poi, sono stati valutati negativamente i voti bassi e le intimidazioni che rientrano nel reato di ‘abuso di mezzi di correzione’, la violenza psicologica esercitata sulla classe che per un periodo ha subito umiliazione, minacce e denigrazione cause di pericolo per la salute.

I giudici hanno infine sottolineato come nelle strutture scolastiche e formative il sistema sanzionatorio-disciplinare deve essere sempre commisurato e proporzionato alla gravità del comportamento ‘scorretto’ dei minori senza oltrepassare i limiti imposti dall’ordinamento giuridico né sfociare in comportamenti afflittivi della persona.