L'approvazione definitiva della settima salvaguardia sembra ormai essere ad un passo: queste le principali notizie riguardanti il tema delicato della riforma Pensioni, dopo le parole di Cesare Damiano sulla flessibilità in uscita, che interessa anche le lavoratrici quindicenni. Infatti l'iter in Commissione Bilancio della legge di Stabilità non ha arrecato alcune novità rispetto al testo presentato da parte del Governo nel mese di ottobre: di conseguenza il testo sarà pubblicatonella versione già nota da diverso tempo. Nel provvedimento si ritorna sui profili di tutela già toccati nella sesta salvaguardia, dando garanzie sull'attività della vecchia disciplina pensionistica e dando a 26.300 lavoratori la possibilità di arrivare alla pensione.
Le novità della settima salvaguardia sulle quindicenni
Tra questi troviamo anche diverse lavoratrici quindicenni, ovvero quelle lavoratrici che potranno mantenere il requisito contributivo minimo di 15 anni per accedere alla pensione di vecchiaiagrazie alla Legge Amato del 1992. Tutte quelle che avranno raggiunto, entro il 31 dicembre 2015, i 60 anni e 6 mesi, purché rispettino uno dei profili di tutela che sono previsti all'interno della settima salvaguardia, potranno ottenere un prepensionamento in deroga alla Legge Fornero, che invece pretenderebbe il requisito dei 66 anni almeno.
Riforma pensioni, le condizioni per le quindicenni
Un beneficio non da poco per questa categoria di persone, anche se per poter entrare nella settima salvaguardia bisognerà rispettare alcune condizioni che potrebbero escludere buona parte di queste lavoratrici quindicenni, che magari vorrebbero approfittare della tutela.
Prima di tutto bisogna essere autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011 e bisogna aver pagato un contributo volontario entro il 6 dicembre 2011; si può non aver versato questo contributo solo se si ha almeno un contributo accreditato che deriva da un effettivo rapporto di lavoro tra l'1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, terminato entro tale giorno e che non sia più riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Inoltre, le quindicenni dovranno dimostrare di aver risolto il contratto di lavoro in maniera consensuale entro il 30 giugno 2012, essersi dimesse o licenziate nel periodo tra l'1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 o aver lavorato con contratti a tempo determinato, sempre nello stesso arco temporale.
C'è un però: molte di queste quindicenni lavoratrici, infatti, hanno già raggiunto il requisito dei 15 anni contributivi nel 1992 e, dunque, non avevano versato i contributi volontari, visto che il rapporto di lavoro era terminato ben prima del 2007.
Questo è il motivo principale per cui il Comitato avrebbe sperato che nella settima salvaguardia venisse inserita una clausola per il mantenimento della vecchia normativa, senza tenere conto della data di nascita delle lavoratrici e delle condizioni sopracitate. La maggioranza però avrebbe bocciato qualunque emendamento che si era provato a sostenere.