Poiché si svolgeranno i concorsi per la scuola e sarà necessario ai docenti dedicare delle ore allo studio delle materie oggetto d'esame, sono previsti dei permessi studio, regolati dalla normativa nazionale. Ogni anno l'Ufficio Scolastico pubblica le graduatorie. I permessi assegnati sono fruibili dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso. Ma cosa deve fare adesso un docente che sia entrato in graduatoria dopo aver fatto la domanda entro novembre?
Il docente che intenda usufruire dei permessi studio dovrà presentare al dirigente della sede in cui presta servizio un piano di fruizione dei permessi che sia compatibile con gli impegni didattici.
Il piano potrà subire variazioni ma ogni variazione dovrà essere comunicata in modo tempestivo. La legge precisa comunque che i permessi non sono concessi per cui il dirigente non può negarli.I docenti che fruiscono dei permessi studio non sono obbligati a svolgere docenze straordinarie nei giorni festivi o nei giorni di riposo settimanale. I permessi sono orari oppure giornalieri e questi ultimi si possono cumulare.
Novità 2016 sui permessi studio per attività telematiche
La novità del 2016 è la possibilità di fruire dei permessi studio anche per seguire corsi online. In questo caso squisitamente telamatico, bisognerà comunque dimostrare l'esistenza del corso e le modalità di fruizione dello stesso.
La vecchia normativa è stata estesa al settore digitale: in precedenza infatti bisognava produrre la certificazione relativa al sostenimento di un esame o alla frequenza del corso e dell'esame stesso. Autocertificazioni, è vero, ma cruciali. Quando poi il docente si reca in una sede particolare per fruire di un corso chiedendo un permesso studio, bisogna ricordare che sarà conteggiato negli orari di permesso anche il tempo necessario per raggiungere la sede.
I permessi studio accordati per il 2016 non potranno superare le 150 ore ma per i supplenti si terrà conto della durata dell'incarico e il monte ore sarà calcolato proporzionalmente.