Il 6 febbraio scorso vi avevamo informato in merito ad un importante successo ottenuto dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonettipresso il Tribunale di Tolmezzo (Udine), il quale ha riconosciuto la progressione stipendiale ad un gruppo di ricorrenti, condannando il Miur al risarcimento danni per ciascun docente nonchè alla ricostruzione della carriera.

Ultime news scuola mercoledì 24 febbraio: Miur condannato, anzianità servizio 'imprescrittibile'

Tecnica della Scuola ci riferisce di una vittoria degli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, stavolta presso il Tribunale di Cremona a favore di un'insegnante supplente, alla quale è stato riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera e all'equiparazione del servizio prestato dall'insegnante a quello svolto da un docente di ruolo, sia per quanto riguarda la natura delle prestazioni rese, sia per quanto riguarda la maturazione della sua esperienza professionale.

Il Tribunale della città lombarda ha accolto tale ricorso in virtù del fatto che l'anzianità di servizio è imprescrittibile, respingendo le eccezioni mosse dall'amministrazione centrale secondo cui l'esercizio di supplenze su spezzoni di cattedra andrebbe ridotto proporzionalmente.

Precariato, supplenti come docenti di ruolo: 'spezzoni' di cattedra come cattedre 'intere'

Inoltre, l'organo giuridico ha accolto la tesi secondo la quale per accertare la presenza di abuso dei contratti di supplenza non è necessario fare esclusivo riferimento a quelle effettuate su organico di fatto e di diritto. Infatti, l'intero periodo di tempo che va dal primo febbraio fino alla fine dei lavori riguardanti lo scrutinio viene considerato sufficiente, alla stregua dei 180 giorni di supplenze, anche non continuative, sommate nell'arco di un anno scolastico.

Il Tribunale di Cremona ha, pertanto, riconosciuto alla ricorrente l'equiparazione degli spezzoni di cattedra alle cattedre intere, ai fini della ricostruzione della carriera e in sede di valutazione del suo servizio pre-ruolo. Una sentenza che, ancora una volta, mette sullo stesso piano docenti precari e docenti di ruolo, considerando il fatto che gli insegnanti compiono analoghe mansioni professionali presso lo stesso datore di lavoro.