Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diffuso la circolare n.12 del 4.03. 2016 per fare alcune precisazioni sulla nuova procedura relativa alle dimissioni in vigore dal 12 marzo. La nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni on line e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro potrebbe infatti risultare piuttosto complessa sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.
La circolare evidenzia appunto che il lavoratore che intende cessare il rapporto deve a pena di inefficacia, utilizzare la procedura telematica presente nel 'sistema informatico SMV' disponibile sul sito www.lavoro.gov.it. La circolare ha dichiarato che sul sito del Ministero del Lavoro è disponibile anche un video tutorial. Sul sito governativo, inoltre, è stata attivata l’apposita email per eventuali quesiti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Cosa prevede la procedura delle dimissioni online?
Il lavoratore può ricorrere a 2 modalità per comunicare le dimissioni cioè :
- La procedura diretta: il lavoratore invia direttamente il modulo. In tal caso è necessario scriversi al sito cliclavoro.gov.it ed avere il possesso del Pin Inps per l’accesso al 'sistema informatico SMV'. Con la password e l’user si potrà compilare ed inviare il modulo per assolvere all’obbligo previsto;
- La procedura assistita: che consiste nel rivolgersi ad un soggetto abilitato(Organizzazioni sindacali, Patronati, Commissioni di certificazione, Enti bilaterali). Saranno loro ad effettuare l’accesso al «sistema informatico SMV» previo accertamento dell’identità del lavoratore. Il modulo una volta compilato deve essere firmato dal lavoratore con una firma digitale rilasciata dai soggetti abilitati. Dopo la firma del modulo, il soggetto abilitato procederà alla trasmissione al posto del lavoratore alla DTL competente (nel proprio cruscotto informatico) ed al datore di lavoro ( sulla propria PEC).
Il lavoratore può revocare la sua decisione entro 7 giorni dalla data di trasmissione che deve essere effettuata utilizzando le stesse modalità.
Le dimissioni in quanto atto recettizio acquistano efficacia non appena vengono conosciute dal datore di lavoro. La data di ricezione della PEC costituisce la data di decorrenza del preavviso o della risoluzione qualora il dipendente non abbia voluto risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
Profili di criticità ed ambito di applicazione
L’ambito di applicazione della nuova procedura è quello relativo alle risoluzioni di contratti di lavoro subordinato, determinate da dimissioni anche per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. Rimangono esclusi le risoluzioni di contratti di lavoro parasubordinato, le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro ed i rapporti di lavoro domestico.
Sono esclusi anche il recesso durante il periodo di prova, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA, i rapporti di lavoro marittimo, le risoluzioni nell’arco temporale che va dalla data della gravidanza fino al 3 °anno di vita del bambino, ovvero entro 3 anni dalla data di affidamento. I principali profili di criticità riguardano invece il fatto che tale procedura presuppone una buona familiarità con le procedure informatiche o la possibilità che il datore di lavoro riceva le dimissioni verbali o che il lavoratore si renda irreperibile senza avere comunicato nulla. In tali casi al datore non resterà che attivare le procedure connesse al licenziamento disciplinare e pagare il ticket sul licenziamento.
Infine sul regime sanzionatorio, oltre alla inefficacia della comunicazione irrituale, il datore di lavoro può essere soggetto ad una sanzione minima di 500 euro fino a 30.000 euro se altera i moduli.