E’ stato pubblicato ieri, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto n.127/15 del Ministero della Giustizia che interessa tutti quegli avvocati e dottori commercialisti che ricevono particolari incarichi in procedimenti di espropriazione forzata (articolo 534-bis e 591-bis codice procedura civile). Nello specifico il D.M., che entra in vigore dal 10 marzo, ha introdotto nuove tariffe relative alla liquidazione dei compensi spettanti a tutti i professionisti per le attività svolte in occasione delle operazioni di vendita delegate dal giudice dell’esecuzione.

I criteri per la liquidazione dei compensi sono stabiliti in funzione dei beni e delle fasi della procedura esecutiva

Cosa prevede il decreto ministeriale n 127/15?

Il compenso del professionista delegato alla vendita viene determinato in misura fissa, che non può superare però il 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione. Un’altra novità riguarda il fatto che il giudice dell’esecuzione può aumentare o ridurre tale compenso liquidato nella misura massima del 60%, tendendo conto della complessità o meno delle attività svolte. Il professionista ha sempre diritto al rimborso forfetario del spese generali in misura pari al 10% dell’onorario.

Con riferimento alla vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri, il compenso per tutte le attività svolte è stabilito:

  • in 200 euro se ci si trova nella fase di autorizzazione della vendita o nella fase di trasferimento della proprietà
  • in 250 euro se ci si trova nella fase delle operazioni di vendita o nella fase di distribuzione del ricavato della vendita

Con riferimento alla vendita di beni immobili, il D.M n.127 stabilisce che :

  • se il prezzo di assegnazione è inferiore a 100.000 euro al professionista spetta un compenso di 1000 euro per il conferimento dell’incarico e lo studio della relativa documentazione. Per l’attività svolta durante la redazione dell’avviso di vendita e l’aggiudicazione gli spetta invece 600 euro. Per quelle attività svolte invece nel corso della fase di trasferimento della proprietà e durante la fase di distribuzione della somma ricavata gli spettano in totale 2 mila euro
  • se il prezzo di assegnazione è superiore a 100.000 euro al professionista spetta un compenso di 1500 euro per il conferimento dell’incarico e lo studio della relativa documentazione. Per la redazione dell’avviso di vendita e l’attività svolta durante l’aggiudicazione gli spettano invece altri 1500 euro. Nel corso della fase di trasferimento della proprietà e durante la fase di distribuzione della somma ricavata il suo compenso è pari a3mila euro

Quali le altre novità sugli avvocati e commercialisti?

Il decreto Milleproroghe, appena approvato, interviene sulla leggedi riforma della professione forense, con particolare riferimento airequisiti per esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

E’ stato previsto il rinvio di 1 anno per diventare Cassazionisti secondo le vecchie regole. Ne consegue che fino al 2 febbraio 2017, per ottenere tale abilitazione basterà aver maturato 12 anni di esercizio della professione, senza dover sostenere alcun esame. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto poi anche la possibilità dal° 1 gennaio per gli avvocati di compensare gli onorari liquidati tramite il gratuito patrocinio con ogni imposta e tassa dovuta allo Stato dallo stesso.

Sul fronte dei commercialisti invece è stato aggiornato Il Codice deontologico, che entra in vigore il 1^ marzo. Viene prevista anche la formulazione di un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina uniformi indicazioni sull’irrogazione delle varie sanzioni se si violano le norme deontologiche. Una delle più importanti novità riguarda però i tirocinanti per i quali scatta fin dall’inizio del tirocinio, l’obbligo di ricevere un rimborso forfettario. Inoltre il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha approvato il 10 febbraio scorso il fac-simile di lettera di incarico per la gestione dell’indirizzo PEC