Arriva la tracciabilità dei buoni lavoro, meglio conosciuti sotto la definizione divoucher; la novità interviene nel nostro sistema nella veste di correttivo al Jobs Acte sarà esaminata a breve dal Consiglio dei Ministri. La prospettiva consiste nella capacità idonea ad evitare gli usi impropri, usi verificatisi fino ad ora, che in concreto altro non sarebbe che una demolizione di una pura forma di sfruttamento dei lavoratori pagati in tal modo ai fini dello svolgimento del lavoro accessorio. A tal fine, sopraggiunge la suindicata tracciabilità dei voucher.
Con il termine tracciabilità si indica il preventivoobbligo di comunicazione dell'uso dei voucher, omissione sanzionata con una multa che arriva fino ad un massimo di 2.400 euro.
Comunicazione preventiva: come avviene?
Ma, la vera novità consiste nel carattere preventivo della comunicazione da parte del datore di lavoro. Più nel dettaglio, il datore di lavoro è soggetto al rispetto di un limite temporale: circa 60 minuti prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, egli deve inviare un messaggio alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indicando le generalità del lavoratore nonché la sede ove il lavoro viene svolto e la relativa durata.
Superamento del sistema attuale, nuove sanzioni e limiti
Attualmente, la comunicazione non è sorretta da un obbligo di carattere preventivo, in quanto è concesso che possa avvenire fino a 30 giorni dopo lo svolgersi della prestazione lavorativa. Le sanzioni previste in vista della non conformità alla tracciabilità e quindi in caso di inadempimento, variano dai 400 ai 2.400 euro per ciascun lavoratore per il quale non sia stata effettuata la comunicazione 60 minuti prima dall'effettivo svolgimento.
Restano ancora validi i limiti dei 7 mila euro e dei 2 mila euro, rispettivamente per la prestazione complessiva e per lo svolgimento nei confronti del singolo committente. Il limite per ciascun committente, invece, non è più previsto per il settore dell'agricoltura, sostituito dal consueto limite di 7 mila per ogni prestatore.