Tutte le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia di un certo rilievo sono sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire. A tale principio generale si affianca però un’eccezione. L’articolo 3, del Dpr 380/2001, Testo unico edilizia prevede infatti che le opere precarie non necessitano di alcun titolo abilitativo e sono assimilati agli interventi di arredo. Nello specifico un opera si considera precaria quando è stata costituita per esigenze di natura temporanea e quindi in modo non stabile. Non basta però verificare le caratteristiche dei materiali (spessore, resistenza) né le modalità di collegamento al suolo per considerarla in quanto tale ma occorre tener presente come l’opera viene utilizzata.

Se l’utilizzo non è destinato ad essere continuativo si può desumere una precarietà e quindi una sua collocabilità senza titolo abilitativo. Con riferimento ai pergolati, alle tettoie, e alle pergotende non è sempre chiaro il limite entro cui esse possono rientrare nel regime della cosiddetta edilizia libera o viceversa deve richiedersi l’autorizzazione comunale perché sono assimilabili alle “nuove costruzioni’. Sul tema una recente sentenza del Consiglio di Stato la n. 1619 del 27 aprile 2016, ha appunto fatto chiarezza sulle ipotesi in cui la costruzione di una pergotenda è subordinata alla concessione del permesso di costruire.

Pergotenda sul balcone: presupposti per permesso di costruire

Il caso da cui trae spunto la recente sentenza del Consiglio di Stato riguarda un uomo che aveva proposto ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio per ottenere l’annullamento delle determinazioni dirigenziali con cui il comune gli aveva ordinato la demolizione di 1 struttura di alluminio anodizzato (abusivamente realizzata) atta ad ospitare una tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente, su un terrazzo.

Dopo che i giudici del TAR hanno rigettato il suo ricorso egli ha proposto appello al Consiglio di Stato, sottolineando come l’opera realizzata non doveva essere assoggettata al rilascio del permesso di costruire, non essendo configurabile un intervento di ristrutturazione edilizia, propio perché la stessa rientrava nell’ambito di operatività dell’articolo 6 del dpr n.

380/2001(attività edilizia libera).

Le motivazioni del Consiglio di Stato sul tema

Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dell’uomo, ha precisato che tale struttura non ha realizzato di fatto una ‘trasformazione edilizia e urbanistica del territorio’. Secondo gli Ermellini bisogna infatti distinguere 2 tipologie di opere: una 1^ tipologia di struttura di alluminio destinata ad ospitare tende retrattili di plastica.

Una 2^ tipologia di struttura sempre in alluminio che si compone di lastre di vetro laterali come elementi di chiusura.

Solo per questa 2^ tipologia di struttura è però necessario il permesso di costruire dato che si è in presenza di un manufatto rientrante tra le “nuove costruzioni”, a differenza della 1^ struttura che non può considerarsi una vera e propria opera edilizia. Nel caso di specie, quindi i giudici di Palazzo Spada hanno quindi escluso la presenza di una ristrutturazione edilizia, che richiede sempre interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi attraverso un insieme sistematico di opere. Le motivazioni del Consiglio di Stato poggiano infatti sul fatto che tale struttura in alluminio (pergotenda) si risolveva sia in un mero elemento accessorio di arredo del terrazzo su cui si trovava e sia in un elemento necessario al sostegno ed all’estensione della tenda che svolgeva la funzione di proteggere dal sole e da agenti atmosferici. Secondo il Consiglio di Stato deve quindi escludersi che occorra il previo rilascio del permesso di costruire. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.