Si parla spesso di responsabilità dell'avvocato, soprattutto per errori che ripercuotono i loro effetti sui clienti. Una di queste forme di responsabilità è rappresentata dalla mancata informazione della sentenza emessa alla parte interessata, la quale si affida ad un avvocato proprio per essere guidata nella fase dell'intero procedimento, con spiegazione da parte del legale nella sua veste di operatore di diritto, di tutte le nozioni sia procedurali che sostanziali. Non è infrequente neanche il caso in cui un professionista non si rende reperibile a telefono, mentre dall'altro lato c'è una certa urgenza o preoccupazione di ricevere le informazioni riguardanti la propria persona.

A fronte di ciò, deve affermarsi che il libero professionista ha l'obbligo di informare la parte sulla fine del procedimento, nonché sull'emissione della sentenza, oltre che spiegarla nei dettagli, a prescindere dall'esito ricevuto. Ma cosa accade se l'avvocato per le più svariate ragioni omette di adempiere a tale informativa, condizionando le future mosse di strategia difensiva?

L'avvocato deve comunicare l'avvenuto deposito della sentenza

Ecco quanto stabilito da Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 147 del 27 maggio 2016. La vicenda vede protagonisti dei clienti ed un avvocato. I primi eccepivano tramite l'esposto delle mancanze comportamentali del legale, il quale non aveva comunicato il deposito di una decisione della Corte di Cassazione, nonostante le numerose telefonate.

In un secondo momento, l'avvocato, ha provveduto a comunicare ad uno di essi l'avvenuto riconoscimento nella sentenza della sussistenza del danno morale, ma a detta dei clienti, non aveva riferito nulla in merito alla riassunzione della causa a pena di decadenza. Per tale motivo, si sono orientati verso la revoca del mandato, lamentando il pregiudizio subìto dalla mancata riassunzione.

Il COA (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) ha portato a conoscenza del legale l'avvenuto esposto nei suoi confronti; durante l'ascolto per l'attuazione della fase istruttoria, si è difeso adducendo che l'informazione ai clienti sull'andamento del giudizio è stata sempre costante e si è interrotta solo a seguito del mancato accordo per il pagamento delle competenze relative ai giudizi patrocinati.

In virtù di tali motivi, l'espletamento della sua attività professionale è venuta sostanzialmente meno. Il COA ha affermatola responsabilità dell'avvocato; il Consiglio Nazionale Forense investito della questione, ha rigettato il ricorso del legale, confermando l'orientamento assunto dal COA.

Avvocati: rapporto fondato sulla fiducia

A tal fine, si sottolinea che il doveredi diligenza e di correttezzache vige alla base del dovere di informazione previsto dall'articolo 40 del codice deontologico, prevede che anche il difensore d'ufficio deve comunicare in tempi celeri al proprio assistito, l'emissione della sentenza, specie se di condanna ai fini di una oculata valutazione sul come e se procedere.

Il rigore di tali principi trova ratio dal rapporto di natura fiduciaria che viene ad instaurarsi tra l'avvocato e il cliente. Con il termine fiducia, si fa specifico riferimento alle informazioni destinate alla parte rappresentata, connotate da verità, trasparenza e completezza.