Numerose in quest'ultimo periodo le novità per gli educatori e i pedagogisti. Dopo le ultime dichiarazioni della Giannini sulle scuole aperte anche d'estate in cui ci saranno non i professori, ma gli educatori, vogliamo fornire utili chiarimenti su due aspetti della PDL 2656: l'adeguamento dei percorsi formativi e le norme transitorie per chi non è in possesso del titolo di studio.
Percorso universitario previsto dal PDL 2656
Partendo dal presupposto che si tratta di un PDL, è possibile che vengano effettuate delle modifiche. Per la formazione dell'educatore professionale socio-pedagogico:la qualifica viene rilasciata al termine di un corso di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.
Per l'educatore professionale socio-sanitario, la formazione universitaria prevista è la laurea abilitante per la classe L/SNT2.Inoltre, le università dovranno attivare corsi di laurea interfacoltà per le due aree (socio-pedagogico e socio-sanitario).
Per la formazione del pedagogista, occorrerà conseguire una laurea abilitante per una delle seguenti classi: LM-50, LM-57, LM85 o LM-93. Le spese per il rilascio della qualifica sono a carico dello studente (ricordiamo che con spese si intendono le tasse universitarie). Inoltre, la qualifica di pedagogista può essere attribuita anche ai professori, ai ricercatori di ruolo e ai dottori di ricerca.
Legge Iori: norme transitorie
La PDL 2656 prevede un corso di formazione intensivo universitario per chi sta già lavorando per la posizione di educatore professionale socio-pedagogico, ma non è in possesso del titolo di studio sopra indicato.
La formazione è prevista anche a distanza e porterà al conseguimento di 60 crediti. Gli interessati dovranno e potranno conseguire tale qualifica entro tre anni dall'entrata in vigore della legge. Potranno seguire il corso di formazione:
- gli educatori che hanno svolto servizio per almeno 3 anni anche non continuativi;
- aver conseguito il diploma entro l'anno 2001/02;
- aver superato un concorso pubblico per la posizione di educatore e quindi essere stati inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche.
Il titolo di educatore professionale socio-pedagogico verrà attribuito direttamente a coloro che siano in possesso di un contratto a tempo indeterminato e che abbiano uno dei seguenti requisiti:
- abbiano prestato servizio per almeno 20 anni;
- hanno almeno 50 anni e hanno svolto la loro attività per almeno 10 anni.
Nel PDL 2656 si precisa che chi ha svolto l'attività di educatore per almeno un anno, anche non continuativo, potrà continuare a svolgere la sua professione.
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