Il tema dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulato dalle Poste italiane è sempre stato al centro di molte sentenze della magistratura. Proprio ieri, mercoledì 1 giugno, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 11374 ha stilato un vademecum delle varie ipotesi in cui questo si possa trasformare a tempo indeterminato.

La Cassazione ritorna sui contratti a tempo determinato

Le motivazioni della sentenza hanno ripercorso in breve tutta l’evoluzione del contratto a tempo determinato soffermandosi più nello specifico sul Dlgs n.

368/2001 e sulle successive modifiche intervenute. Da qui lo spunto per una serie di importanti chiarimenti, primo tra tutti quello che puntualizza che nel caso di assunzioni a tempo determinato di massimo 6 mesi effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, non è necessario indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo previste dall’articolo 1 del Dlgs n.368/2001. Ne consegue che è stata appunto la legge che ha previsto di affiancare alla figura del contratto a tempo indeterminato quello a tempo determinato.

La Corte di Cassazione a S.U ha fatto anche un secondo importante chiarimento, richiamando l'articolo 5, comma 4-bis del Dlgs 368/2001 che prevede che il rapporto di lavoro si deve considerare a tempo indeterminato, nel caso dovesse esserci una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, e tale rapporto di lavoro superi i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi.Gli Ermellini inoltre sul limite temporale massimo dei 36 mesi hanno ritenuto che esso opera quale che sia la durata dell’intervallo fra 2 o più contratti a termine, anche se i contratti sono distanti molti mesi tra loro.

Il periodo di 36 mesi sigla infatti sempre il contratto a tempo indeterminato, in accordo a quanto disposto anche dalla clausola n. 5 dell'accordo europeo.

Altre ipotesi in cui il contratto si considera a tempo indeteminato

Gli Ermellini, dunque, hanno passato in rassegna anche altre ipotesi in cui si deve optare per una trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di un dipendente delle Poste.

A detta dei giudici, qualora il successivo contratto a termine venisse stipulato senza soluzione di continuità con il precedente, il rapporto di lavoro deve considerarsi anche in questo caso a tempo indeterminato dalla data di stipula del primo contratto.

Ipotesi diversa è invece quella in cui il primo contratto a termine abbia durata inferiore a 6 mesi e il lavoratore venga riassunto entro 10 giorni dalla scadenza del primo.

Ne consegue che anche in tal caso il contratto si considera a tempo indeterminato (articolo 5, comma 3, Dlgs 368/2001).

Infine se il primo contratto ha durata superiore a 6 mesi e il lavoratore venisse riassunto entro 20 giorni dalla data di scadenza, il nuovo contratto si considera stipulato a tempo indeterminato. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.