Quando si vende un veicolo registrato (ad esempio un’automobile o un motociclo) l’acquirente deve trascrivere l’atto di vendita presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
La legge impone che l’atto di vendita (passaggio di proprietà) sottoscritto con firma del venditore autenticata da un pubblico ufficiale (segretario comunale ad esempio) sia registrato al PRA entro 60 giorni a cura dell’acquirente, in caso contrario questi incorrerà in sanzioni.
In passato il problema maggiore (prima della pronuncia della Cassazione) ricadeva sul venditore che, nonostante l’alienazione, a causa della mancata trascrizione si vedeva recapitare multe, tassa di circolazione e sanzioni in quanto ultimo proprietario risultante al PRA.
Il più delle volte il venditore malcapitato si è trovato a dover pagare debiti e sanzioni per fatti a lui estranei, per poi rivalersi (eventualmente) sull’acquirente inadempiente.
In effetti le forze dell’ordine, l’agenzia delle entrate e gli uffici ammnistrativi in generale, ai fini dei loro accertamenti fiscali e sanzionatori, attingono dal PRA le informazioni in merito alla titolarità beni mobili registrati. Pertanto ogni accertamento viene recapitato necessariamente al soggetto che risulta proprietario del veicolo al PRA.
Il vantaggio per il venditore
Ebbene, con la sentenza n. 38823/16 del 20.09.16 la Cassazione si è pronunciata in favore del venditore che, vedendosi recapitare multe successive alla vendita del veicolo proponeva ricorso fondando le proprie ragioni sull’avvenuto passaggio di proprietà (scrittura privata autenticata di vendita o atto notarile).
La Corte ha così statuito che l’atto di vendita (sottoscritto) è sufficiente a trasferire la proprietà, a nulla rilevando la trascrizione al PRA. Mentre la trascrizione al PRA ha una funzione di pubblicità nei confronti dei terzi nel caso in cui lo stesso bene venga alienato a più soggetti: in tal caso ha prevalenza l’atto di vendita trascritto prima.
In pratica la trascrizione ha solamente funzione di pubblicità, mentre il trasferimento di proprietà si concretizza con il solo atto di vendita senza ulteriori formalità.
La sentenza della Cassazioneintroduce un notevole vantaggio per il venditore il quale per evitare ogni responsabilità in seguito ad illeciti commessi dal nuovo acquirente potrà difendersi semplicemente esibendo la scrittura privata di vendita che riporta data certa e firma autentica.
Ovviamente questo vantaggio non impedirà futuri problemi al venditore in quanto, come già detto, gli accertamenti vengono fatti sulla base delle risultanze del PRA.
Per tale ragione il venditore ha a disposizione due possibilità: trascrivere il passaggio di proprietà al PRA (a proprie spese) oppure proporre ricorso al giudice contro lo sbadato acquirente.
L'alternativa delricorso al giudice
Chi desidera evitare ulteriori rogne future potrà risolvere il problema alla radice attraverso una domanda giudiziale volta a far accertare l’avvenuto trasferimento di proprietà con effetto retroattivo (dalla data di vendita).
Il ricorso va proposto (anche personalmente se il valore del veicolo venduto è inferiore ad € 1.100,00) alGiudice di Pace (veicolo di valore inferiore ad € 5.000) oppure al Tribunale (se di valore superiore)del luogo di residenza dell’acquirente o del luogo in cui si è formalizzata la vendita.
Il giudice, raccolte le prove (per lo più documentali o testimoniali) emetterà una sentenza con la quale dichiarerà la perdita di possesso del veicolo a far data dall’atto di vendita. La sentenza costituirà idoneo titolo per la trascrizione al PRA a cura del ricorrente (venditore), che si ripete, avrà effetto ex tunc, ovvero affetto retroattivo dalla data di vendita: il venditore sarà estraneo a qualsivoglia responsabilità per tasse, multe o per danni a terzi.
Il consiglio è quello di "accompagnare" l'acquirente al PRA contestualmente alla vendita!
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