La Regione Lombardia ha approvato un provvedimento ad hoc che consente di far pagare il bollo auto con domiciliazione bancaria, accedendo al diritto ad uno sconto del 10% sul totale annuo. Tale modello, operativo a partire dal prossimo anno, pensato anche per combattere l’alto tasso evasivo della tassa di circolazione, potrebbe essere seguito da tutte le altre regioni italiane. Ebbene ricordare che il bollo auto, che va pagato anche se l’auto non si usa, si prescrive dopo 3 anni che decorrono dall’anno successivo a quello in cui la tassa deve essere pagata.

Se la cartella viene impugnata davanti al giudice e il cittadino perde la causa, la prescrizione diventa di 10 anni dopo che è stata pubblicata la sentenza.

Che succede se non si paga il bollo auto quest'anno?

Il mancato pagamento entro i termini previsti dalla legge, quest'anno comporta cha la Regione, invii una richiesta di pagamento con l’accertamento dell’imposta evasa. Qualora il contribuente non dovesse pagare, l’importo viene iscritto a ruolo ed Equitalia invia una cartella di pagamento. In caso di notifica della cartella esattoriale i tre anni decorrono da quando si riceve la cartella. Il passo successivo qualora il debitore ancora non dovesse estinguere il debito è:

  • il pignoramento del conto corrente: se sullo stesso il debitore riceve l’accredito di redditi da lavoro dipendente è possibile il pignoramento solo per importi sopra i 1.345 euro;
  • il pignoramento della pensione: in tal caso è possibile il pignoramento fino ad 1/5, fatto salvo il cosiddetto minimo vitale;
  • pignoramento dello stipendio: in tali casi è possibile il pignoramento di 1/10 per stipendi fino a 2.500 euro, di 1/7 per stipendi fino a 5mila euro, di 1/5 per stipendi sopra i 5 mila euro.

Se l’auto è stata rubata o Equitalia vi ha iscritto il fermo, il bollo non va pagato.

È però necessario dichiarare al PRA la perdita di possesso. Chi non paga il bollo per più di 3 anni consecutivi rischia di vedersi radiata d’ufficio dal PRA l'auto. Qualora invece si provvede a pagare il bollo seppur in ritardo sono previste delle sanzioni. Nei casi di ravvedimento operoso, effettuato entro un anno la sanzione sulla tassa:

  • è uguale allo 0,1% se si paga entro i primi 14 giorni;
  • si riduce a 1/10 dal 15° al 30° giorno, la maggiorazione è pari all’1,5%;
  • scende al 1,67% dal 30° al 90° giorno;
  • è uguale al 3,75% dal 90° giorno a un 1 anno.

Per ritardi superiori ad 1 anno è prevista la multa pari al 30%, più un interesse dello 0,5% per ogni 6 mesi di ritardo

Ipotesi particolari: chi deve pagare il bollo?

Qualora l’acquirente a cui è stata venduta l’auto non dovesse provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà entro 60 giorni, all’ufficio del PRA, il veicolo rimane intestato al vecchio proprietario che è responsabile per l’imposta di bollo, le tasse automobilistiche non pagate e di eventuali danni cagionati a terzi dall’utilizzo dell’auto.

A tutela di chi vende è previsto il ricorso giurisdizionale, la trascrizione a tutela del venditore, o infine la perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva. Uno dei rimedi più efficaci potrebbe essere il ricorso al Giudice di Pace che dovrà emettere sentenza dopo l’accertamento dell’avvenuta vendita, in modo tale che il venditore proceda alla trascrizione presso gli uffici del PRA.

In tal caso la trascrizione ha efficacia retroattiva, a far data dal giorno della vendita. Chi vende può anche recarsi presso gli uffici del PRA munito di originale dell’atto di vendita o di una scrittura privata, con firma autenticata e verificare se l’acquirente abbia provveduto o no attraverso una semplice visura. Se l’esito della visura è negativo, può provvedere egli stesso alla trascrizione del passaggio di proprietà. Il venditore in tali casi è chiamato a rispondere per il periodo pregresso anche dell’imposta di bollo. In mancanza di una documentazione, non resta che richiedere al PRA l’annotazione della perdita di possesso del veicolo, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.