Ultime notizie al 17 settembre 2016. Si moltiplicano i casi di Giudici che bocciano, clamorosamente e in maniera definitiva, le norme legislative contenute nella nuova riforma scolastica denominata “Buona Scuola”. Le sentenze contrarie al Miur, in queste ore, si rincorrono con ritmo frenetico ed incessante. I Giudici ribadiscono, con coerenza solenne, l’illegittimità dei criteri messi in atto dal Governo in carica e contenuti nell’impianto normativo della Legge 107/15, soprattutto a proposito dei trasferimenti comminati, in queste ultime settimane, ai tanti insegnanti di ruolo, per ciò che attiene le fasi della mobilità 2016/17.

Non è solo l’algoritmo a non funzionare, tutto l’impianto legislativo va riscritto

Nelle motivazioni contenute in quest’ultima sentenza, di cui raccontiamo brevemente le misure e le decisioni intraprese dal Giudice del Lavoro, non si fa minimamente cenno al cattivo funzionamento del famoso algoritmo ministeriale. Si parla, invece, della palese ed evidente illegittimità di tutto l’impianto normativo della Legge 107/15, con particolare attenzione alle fasi, alle modalità e ai criteri messi in atto per la mobilità dei docenti. Ma vediamo più dettagliatamente di che si tratta.

Proprio in queste ore, il Magistrato ha accolto favorevolmente il ricorso di una insegnante del Circolo Didattico di Barletta, la quale, nelle settimane scorse era stata oggetto di un provvedimento di trasferimento a seguito della decisione contestabile del famigerato algoritmo ministeriale.

L’insegnante era stata costretta a raggiungere la città di Udine. Il ricorso è stato accolto favorevolmente dal Giudice del Lavoro, il quale ha disposto con la massima urgenza e con la massima perentorietà, l’annullamento del precedente provvedimento di trasferimento disposto dal Miur. Non solo, ma secondo quanto disposto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, quindi, la docente ricorrente potrà rimanere in sevizio presso il V circolo didattico di Barletta.

La storica sentenza del Giudice del lavoro non lascia dubbi: i trasferimenti sono illegittimi

Il risultato eccezionale della sentenza, quindi, ha effetto definitivo ed immediato e, visto l’imminente inizio delle attività didattiche, la stessa riveste anche carattere di urgenza e tempestività. Questa volta, la tenacia e la lungimiranza dimostrata dall’insegnante le hanno permesso di poter vincere la sua battaglia contro l’Ufficio Scolastico della Regione Puglia.

Non solo, ma la vittoria di questa battaglia potrebbe rappresentare l’inizio di altre; la sentenza in oggetto, infatti, lascia ampi margini di speranza per eventuali altri ricorrenti che hanno già intrapreso o intendano intraprendere le medesime azioni legali contro il Dicastero di Viale Trastevere. Ma vediamo i contenuti della sentenza.

La prima sentenza in Puglia: che fine hanno fatto anzianità, titoli servizio e situazioni familiari oltre che personali?

Subito dopo l’emanazione della sentenza viene intervistata l’avv. Graziangela Berloco, Legale che ha assistito, per tutte le fasi del ricorso, l’intrepida insegnante. L'avvocatodichiara: “Questa è la prima ordinanza che in Puglia ha deciso in materia, stabilendo l’illegittimità dell’assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze”.

Secondo l'avvocato, quindi, è stato violato un principio che ha riguardato lo scorrimento delle graduatorie, le stesse che trovano fondamento e ragione di esistere in quanto fondate sul merito e di cui purtroppo i trasferimenti disposti non hanno assolutamente tenuto conto. L'avvocato Berloco continua a commentare l’eccezionale sentenza: “Lo stesso principio vincola l’amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria” – infine, continua ancora il legale – “…alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”.