La legge n. 107/15, in conformità alla storica Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, ha disposto il divieto di reiterazione oltre i 36 mesi dei contratti a termine per i docenti.

Il comma 131 dispone adegua la disciplina nazionale al divieto dettato dalla Direttiva e coinvolge sia il personale docente che ATA.

E’ d’obbligo evidenziare che si è giuntia una simile “soluzione” soprattutto a seguito dei molteplici ricorsi che sono stati proposti da migliaia di docenti per il riconoscimento del risarcimento danni per illegittima reiterazione dei contratti a termine su posti vacanti (e conseguente riconoscimento anche delle medesime progressioni stipendiali riconosciute ai soli docenti a tempo indeterminato).

Si è abusato delle supplenze

Il MIUR infatti è risultato oltremodo soccombente in tali giudizi in virtù dell’ abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati in successione ben oltre i 36 mesi di servizio in dispregio alla normativa comunitaria (Direttiva Comunitaria 1999/70/CE).

A questo punto il dubbio che si pone in questo momento riguarda le modalità con le quali saranno computati questi 36 mesi, ovvero per il calcolo della soglia massima prevista per i contratti a termine consecutivi.

Tale calcolo dovrebbe essere sviluppato automaticamente dal sistema informatico organizzativo “SIDI” già utilizzato nelle segreterie delle scuole. Oggetto del calcolo saranno ovviamente le supplenze su posti vacanti e disponibili, ossia suposti senza effettivo titolare.Il docente che avrà “sforato” tale soglia del 36 mesi resterà pertanto privo di incarico per quella tipologia di supplenza.In tali tipologie di supplenze (e soltanto per quelle) pertanto il docente non potrà più insegnare.

Note di ottimismo giungono però dal MIUR: il problema sarebbe già superato in virtù delle assunzioni che avverranno con cadenza triennale e quindi con le assunzioni a tempo indeterminato. Certo è che l’infausto esito (50 %) del concorso appena tenutosi non ha confermato l’ottimismo del MIUR.

Il MIUR quindi sta calcolando l’anzianità contrattuale dei supplenti mediante il sistema Informatico per poi escludere quelli che hanno varcato la soglia dei 36 mesi. Nel frattempo si attendono chiarificazioni dal Ministero per le segreterie scolastiche.