Torniamo ad aggiornare i lettori della nostra rubrica "Parola ai Comitati" approfondendo i criteri di accesso e le scadenze destinate ai lavoratori esodati. Il termine ultimo per poter effettuare la domanda di accesso all'OTTAVA salvaguardia scatterà 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della LdB 2017, che avverrà a giorni, entro fine dicembre. La nuova misura di tutela è destinata a lavoratori in mobilità (11mila posti), prosecutori volontari (10400 posti, cioè 9.200 CV più 1.200 autorizzati ai VV Versamenti Volontari senza alcun versamento), cessati dal servizio (7000 posti), in congedo per assistenza figli disabili (700 posti) e a tempo determinato (800 posti); 11.000 lavoratori in mobilità possono maturare il requisito entro 36 mesi dopo la fine della mobilità; 9.200 posti per prosecutori volontari , 7.000 posti per cessati dal servizio ( con accordi di esodo o licenziati ) e 700 posti per lavoratori in congedo per assistenza figli disabili, che maturano la decorrenza pensione entro l'ottantaquattresimo mese da entrate in vigore decreto-Legge Fornero; 1.200 posti per autorizzati ai VV Versamenti Volontari senza alcun versamento e 800 posti per lavoratori con contratto a tempo determinato , che maturano la decorrenza pensione entro il settantaduesimo mese da entrate in vigore decreto-Legge Fornero.

Altri lavoratori pensionandi, tuttora al lavoro, si troveranno ad effettuare una valutazione di merito per decidere se dare seguito alla propria domanda, visto che la richiesta di pensionamento avviene su base volontaria per APE. Da notare che alcune delle misure che sono state prodotte con la nuova Legge di bilancio potrebbero essere disponibili contemporaneamente. Si pensi ad esempio all'Ape Social, che risulta però sconveniente in una valutazione di merito rispetto ai benefici garantiti dall'8va salvaguardia. Fatta questa considerazione, passiamo ad approfondire i profili dei lavoratori coinvolti.

Esodati e lavoratori in mobilità: i criteri di accesso

Per quanto concerne i già citati lavoratori in mobilità, l'8va salvaguardia parlamentare prevede la possibilità di pensionamento per circa 11000 soggetti.

Si tratta di lavoratori che hanno siglato specifici accordi con le proprie controparti e che si sono trovati improvvisamente spiazzati dall'irrigidimento dei requisiti di accesso alla pensione decisi con la Manovra Fornero del 2011. Per questi soggetti, i requisiti chiedono che gli accordi risultino stipulati al 31 dicembre 2011, oppure in mancanza degli accordi (vedere specifiche riportate in LdB2017) sarà possibile l'accesso per coloro che avranno cessato l'attività lavorativa entro il 2014 e che avranno contemporaneamente maturato il diritto alla quiescenza sulla base delle precedenti regole previdenziali, entro i tre anni dal termine della mobilità oppure del trattamento edile.

Resta inoltre aperta la possibilità di ricorrere ai versamenti volontari al fine di maturare i requisiti, seppure con il limite dei tre anni successivi all'utilizzo dell'indennità di mobilità. Per mobilitati delle aziende fallite (o in iter di Fallimento ) entro il 31.12.2011 anche in mancanza degli accordi (vedere specifiche riportate in LdB 2017) si potrà accedere alla 8^ salvaguardia.

Legge di bilancio 2017 e 8va salvaguardia: gli altri lavoratori coinvolti

Abbiamo detto che oltre ai lavoratori in mobilità, l'8va salvaguardia rende disponibile un meccanismo di quiescenza anche per altri profili. Tra questi troviamo coloro che sono stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011, a coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria senza effettivamente proseguire, cioè anche senza aver versato alcun contributo, e che possono far valere allo stesso tempo almeno 12 mesi di versamenti al 6 dicembre del 2011, oltre a coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria senza effettivamente proseguire, ma che abbiano almeno un contributo da attività lavorativa tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 (non essendo dipendenti a tempo indeterminato a quest'ultima scadenza).

Anche i cessati dal servizio a seguito di accordi singoli o collettivi (ad es. con l'incentivazione all'esodo) potranno avere accesso alla salvaguardia. Infine, nella platea rientrano coloro che risultano essere in congedo di assistenza per disabili dal 2011 e i lavoratori a tempo determinato cessati tra il primo gennaio del 2007 ed il 31 dicembre del 2011 (con esclusione del settore agricolo e degli stagionali). Per tutti il consiglio è di rivolgersi ad un patronato, al fine di verificare la propria posizione. Come da prassi, restiamo a disposizione nel caso desideriate aggiungere un commento, mentre per ricevere le prossime notizie sulle pensioni vi ricordiamo di usare la funzione "segui" che trovate in alto.