La maggior parte dei lavoratori dipendenti percepirà a dicembre non solo la retribuzione normalmente spettante per il Lavoro prestato (per il cui pagamento si dovrà attendere almeno la fine del mese), ma anche la tredicesima mensilità.

Il datore di lavoro, infatti, corrisponderà durante l’ultimo mese dell’anno ai propri dipendenti una mensilità aggiuntiva la cui entità varia a seconda di quanto accaduto durante l’anno; la tredicesima, infatti, matura durante l’anno ed il suo valore può aumentare o diminuire a seconda degli eventi che vanno ad incidere sul lavoro prestato o sul rapporto di lavoro stesso.

Tredicesima: a chi spetta e a quanto ammonta?

La tredicesima è disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali (abbr. CCNL) e a questi si deve far riferimento per comprendere bene le regole che disciplinano tale mensilità aggiuntiva.

In generale, tale mensilità aggiuntiva spetta a tutti i lavoratori dipendenti, salvo rare eccezioni (nel CCNL Edilizia Artigiani, ad esempio, per gli operai non è prevista la tredicesima, in quanto tale obbligo è assolto indirettamente attraverso l’accantonamento alla Cassa Edile).

Il lavoratore che ha lavorato dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno ha diritto, normalmente, ad una mensilità intera il cui ammontare varia a seconda che il lavoratore sia pagato ad ore o con retribuzione fissa mensile:

  • nel primo caso, si dovrà moltiplicare la retribuzione orario per il numero di ore mensili;
  • nel secondo, invece, sarà sufficiente considerare la retribuzione percepita ogni mese.

E’ necessario specificare che vanno considerate, per il calcolo della retribuzione, tutte le voci fisse della busta paga (ad esempio paga base, scatti di anzianità, contingenza ecc.), escludendo quindi tutte le voci variabili che possono aver inciso o meno nel corso dell’anno sulla retribuzione (quindi lavoro notturno, straordinari, ecc.).

Calcolo della tredicesima nei contratti a tempo parziale

Nei contratti a tempo parziale, inoltre, tale mensilità aggiuntiva maturerà in proporzione all’orario di lavoro svolto.

Se è avvenuta una modifica dell’orario di lavoro durante il corso dell’anno (ad esempio si è passati da tempo pieno a tempo parziale o viceversa), la tredicesima sarà calcolata sommando gli importi maturati distintamente nei due periodi di lavoro con orario diverso (dunque si devono prendere separatamente i due periodi, calcolare singolarmente la tredicesima maturata durante gli stessi e poi sommare le cifre così ottenute).

Casi in cui la tredicesima non è pari ad una mensilità intera

Vi sono delle ipotesi in cui l’ammontare della tredicesima non è pari ad una mensilità piena calcolata come specificato sopra, infatti:

  • nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato durante l’anno (o se lo stesso cessa durante l'anno), l’ammontare sarà riproporzionato a dodicesimi in base alla data di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro; a tal proposito, si chiarisce che viene considerato intero il mese in cui il lavoratore ha lavorato almeno 15 giorni di calendario.
  • Se in un mese vi sono state assenze per aspettativa, maternità facoltativa o assenza ingiustificata che non hanno permesso di raggiungere nel mese i 15 giorni lavorativi citati sopra, quello stesso mese non verrà considerato nel calcolo.