Una sentenza della Corte di cassazione ha suscitato un grande clamore mediatico. Ci riferiamo nello specifico alla pronuncia numero 25201 del 7 dicembre del 2016 che stabilisce che un lavoratore può essere licenziato non solo in caso di ristrutturazione aziendale, ma anche per ragioni legate al profitto. In sostanza, con questa pronuncia da parte della Corte di Cassazione, il licenziamento dettato da ragioni inerenti al'attività produttiva viene rimesso discrezionalmente alla valutazione da parte del datore di Lavoro. Si tratta di un principio che quindi va ad innovare i rapporti tra datore di lavoro e dipendente.

Tutela libertà dell'iniziativa economica

La scelta, da parte del datore di lavoro che gestisce un'impresa, di licenziare un dipendente per fattori inerenti alla gestione dell'attività produttiva, viene fatta rientrare nell'ambito dell'art .41 della nostra costituzione che tutela la libertà dell'iniziativa economica. Indubbiamente la sentenza va ad ampliare la sfera del potere decisionale del datore di lavoro, che potrà recidere il contratto di lavoro nel caso in cui l'azienda ritiene che per aumentare la produttività è necessario tagliare qualche posto di lavoro.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è stata chiamata a ponunciarsi riguardo al caso di un licenziamento: in primo grado il tribunale aveva ritenuto legittimo la cessazione del rapporto di lavoro, mentre in appello il giudice aveva ribaltato il pronunciamento di primo grado, ritenendo invece il licenziamento illeggittimo.

La Cassazione invece ha riaffermato la legittimità della sentenza di primo grado, richiamandosi all'articolo 41 della nostra costituzione che tutela la libera iniziativa dei privati. Così recita tale articolo della nostra carta costituzionale: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utlità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".