Arrivano ulteriori delucidazioni circa la domanda di mobilità docenti 2017 e, in particolare, per quanto riguarda la precedenza n. IV prevista dall'articolo 13/1 del CCNI 2017/2018. Si tratta di assistenza al coniuge e al figlio con disabilità, di assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità o assistenza da parte di chi esercita tutela legale. Vediamo tutti i casi previsti.

La precedenza: ecco come funziona

Per quanto riguarda i trasferimenti interprovinciali, la precedenza viene riconosciuta soltanto ai genitori o al fratello/sorella, al coniuge o a chi esercita tutela e al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati dall'assistenza.

Non è riconosciuta la precedenza al figlio che assiste il genitore con disabilità. Per quanto riguarda i trasferimenti provinciali, è prevista alle categorie indicate in precedenza e anche al figlio unico referente che assiste in genitore con disabilità.

Come presentare la domanda

Quando si presenterà la domanda, bisognerà fare anche una certificazione in cui deve emergere la situazione di grave disabilità del figlio. La certificazione è ritenuta valida anche nel caso in si trovi in presenza di disabilità rivedibile. Se invece si è genitore di un figlio Down, allora la certificazione potrà essere fatta dal medico di base. Le certificazioni devono essere inviate all'ATP di competenza o scannerizzate e inviate in allegato alla domanda.

Sarà possibile godere della precedenza soltanto nella provincia in cui è ubicato il comune di assistenza. Nella domanda bisognerà dunque inserire una o più scuole che si trovano all'interno della provincia in cui è ubicata l'assistenza. Per quanto riguarda coloro che esercitano tutela legale, la precedenza non è ritenuta valida per l'amministratore di sostegno ma solo per il tutore legale.

La certificazione deve essere documentata dal tribunale. La comunicazione della certificazione è uguale a quella descritta in precedenza ed è valida allo stesso modo di quella descritta prima. Il fratello o sorella convivente con il disabile dovrà innanzitutto provare la convivenza e potranno usufruire di precedenza soltanto se i genitori sono defunti o non possono occuparsi del figlio perché inabili.

Anche in questo caso si dovrà produrre una documentazione che certifica la disabilità e deve essere inviata anche in allegato alla domanda. Nel caso di coniuge che assiste l'altro coniuge o parte dell'unione civile disabile, bisognerà fare un documento in cui emerge la grave disabilità. Il figlio che assiste in genitore disabile dovrà fare le stesse certificazioni e consegnarle allo stesso modo.