Sull’istituto della malattia e delle conseguenti visite fiscali, c’è sempre una certa confusione, sia da parte dei datori di Lavoro che dei dipendenti. Esistono delle fasce orarie, in cui il lavoratore deve essere reperibile per le visite fiscali che il proprio datore di lavoro può inviare. Gli ultimi interventi normativi hanno parzialmente modificato questo istituto, ma non hanno risolto tutti i dubbi che lo circondano. Ecco cosa è tenuto a fare il lavoratore che si assenta dal lavoro per malattia e cosa può fare il datore di lavoro dal punto di vista delle visite fiscali, senza sfociare nella presunta persecuzione.
Regole 2017
Anche per il 2017 sono state confermate le norme che regolano gli orari delle visite fiscali per i lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati quando si assentano per malattia. In linea di massima, per tutti, l’obbligo di reperibilità rimane su tutti i giorni della settimana, cioè 7 giorni su 7, compresi domenica, festivi e prefestivi. Le fasce di reperibilità sono differenti a seconda che si lavori alle dipendenze di datori di lavoro privati o Pubbliche Amministrazioni:
- Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni: mattino 09:00-13:00 e sera 15:00-18:00
- Dipendenti privati: mattino 10:00-12:00 e sera 17:00-19:00
Una giurisprudenza soggetta ad interpretazione
Il datore di lavoro ha il diritto di inviare a domicilio del dipendente assente perché in malattia, le visite fiscali.
Esistono due correnti di pensiero, figlie di una normativa che appare in contraddizione, soprattutto quando si incrocia ciò che essa prevede con altre norme comuni a tutti, come lo sono quelle della nostra Costituzione. Infatti, le norme applicate all’istituto della malattia, stabiliscono che per lo stesso certificato medico, cioè per la durata delle presunta guarigione del lavoratore, così come certificata dal medico curante, il datore di lavoro può inviare più volte la visita fiscale.
In parole povere, un lavoratore, deve restare sempre reperibile durante le fasce orarie stabilite, anche se la visita fiscale è già stata fatta, nonostante sia stato certificato da chi adibito al controllo la veridicità dello stato di malattia. Una norma questa, che si scontra, per i contestatori della stessa, con la libertà di movimento sancita dalla nostra Carta Costituzionale.
Per gli sponsor di questa corrente di pensiero, una volta che sia stato appurato che la malattia è reale, decadrebbe l’obbligo di restare a casa per la reperibilità.
Più visite lo stesso giorno?
Per lo stesso meccanismo citato prima, un datore di lavoro potrebbe inviare più visite lo stesso giorno. Questo però non è consentito dalla Legge e quindi, secondo i contestatori della norma, dopo aver subito una visita fiscale, il lavoratore dovrebbe poter uscire senza sottostare al proseguo dell’obbligo di reperibilità. Da tenere presente che ci sono delle deroghe all'obbligo di reperibilità per il lavoratore in malattia. In pratica, l’uscita sarebbe consentita solo se la stessa non mette a repentaglio i tempi di guarigione certificati dal medico curante.
Dal canto suo, viene confermato come il datore di lavoro non possa attuare visite in numero tale da venire considerate persecutorie per il lavoratore. La Cassazione, per esempio, ha tacciato di persecuzione il comportamento di un datore di lavoro che ripetutamente ha inviato visite fiscali a casa del malato, nonostante le precedenti abbiano confermato lo stato di malattia del dipendente.