La scelta del 'part time' a Scuola va considerata sia per gli effetti immediati sull'accesso e sull'orario di lavoro, ma anche per la futura pensione. docenti e Ata che dovessero scegliere di ridurre il proprio orario di lavoro fino al cinquanta per cento avranno tempo per presentare la domanda entro il 15 marzo 2017 per la decorrenza dal prossimo anno scolastico. In realtà, secondo quanto riportato da Italia Oggi, ci sarebbero poche informazioni da parte del Miur sulle reali possibilità di accesso all'orario ridotto, anche se in una provincia campione come quella di Parma, è stato scelto dal 10 per cento dei docenti e dal 12 degli Ata.

'Part time' docenti scuola e Ata 2017: entro quando si presenta la domanda?

L'orario ridotto a scuola può essere richiesto con domanda entro il 15 marzo 2017 come trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno. Ma è valida anche l'opzione inversa: infatti si potrà richiedere, per l'anno scolastico 2017/18, di ritornare a fare il tempo pieno se in precedenza la scelta fosse stata per il part-time. Chi dovesse presentare domanda per il "part time", lo farà per un orario ridotto di non meno del 50 per cento rispetto all'orario pieno. I docenti, però, dovranno prestare attenzione alla compatibilità con la composizione degli orari di cattedra. Lo stipendio di chi chiederà il "part time" si ridurrà in proporzione al nuovo numero delle ore di servizio e sarà contenente, sempre nella dovuta proporzione, delle competenze fisse e di quelle periodiche, della eventuale voce di anzianità, dei trattamenti accessori e delle retribuzioni professionali del docente.

Per quanto riguarda il calcolo della convenienza in regime di pensione, secondo l'articolo 8 della Legge numero 554 del 1988, il servizio svolto in orario ridotto va ricondotto ad anni interi di contributi.

Novità 'part time' scuola 2017: titoli docenti e titolarità di sede

Alcune novità sul part-time nella scuola per i docenti e gli Ata sono previste per l'accesso: infatti, l'accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro rimane in capo all'amministrazione scolastica, ma sono previsti titoli di precedenza agli impiegati che abbiano il coniuge, i figli o i genitori con malattie oncologiche oppure che assistano persone conviventi con disabilità grave.

Inoltre, un titolo maggiore è assegnato agli impiegati nella scuola che abbiano figli di età fino ai tredici anni. Chi dovesse scegliere il part-time, infine, ha diritto a mantenere la sede di titolarità per tutta la durata dell'orario ridotto che, normalmente, varia da uno a 5 anni.