Il termine per la rottamazione delle cartelle esattoriali è scaduto da quasi un mese, ma per chi non ha fatto in tempo ad usufruire della definizione agevolata si apre una nuova possibilità. Infatti, pare che sia stato presentato un emendamento alla manovra contenente la proposta di prorogare tale scadenza al 31 ottobre prossimo, con il rinvio dei pagamenti al 2018-2019.

Le modalità di adesione saranno le medesime di quelle applicate per la scedenza del 21 aprile scorso. Entro il 31 dicembre l'Agenzia comunicherà ai debitori gli importi da versare, l'ammontare delle rate e le singole scadenze.

Per chi sceglie di pagare non in un'unica soluzione, le rate saranno massimo cinque e avranno termine febbraio, aprile e giugno 2018, e gennaio e giugno 2019.

Per quei pochissimi contribuenti che ancora non ne avessero mai sentito parlare, cerchiamo di fare un breve riepilogo su cosa è e come funziona la "rottamazione" delle cartelle.

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 ha intodotto la possibilità, per chi decide di aderirvi, di non pagare sanzioni e interessi di mora sulle cartelle emesse da Equitalia tra il 2000 e il 2016. L'agevolazione riguarda tutti i carichi affidati ad Equitalia per la riscossione, comprese le multe stradali, per le quali è prevista la non corresponsione degli interessi di mora e delle maggiorazioni previste dalla legge.

Il contribuente, per usufruire della definizione agevolata delle cartelle, deve presentare allo sportello dell'Agente di riscossione o tramite posta certificata, entro i termini stabiliti, il modello DA1 - Dichiarazione di Adesione alla rottamazione delle cartelle.

L'Agenzia, in breve tempo, comunica al contribuente la somma complessiva da pagare, gli importi delle singole rate e le relative scadenze.

Il pagamento, in un'unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate, si effettua mediante bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia in base a quanto dicharato nel modello AD1, da versare con domiciliazione bancaria o presso sportelli bancari o postali, tabaccai, Sisal, Lottomatica, ecc.. Il mancato pagamento di una rata, o anche solo il versamento ridotto o in ritardo, comporta la perdita di ogni agevolazione derivante dalla rottamazione.

In tal caso, l'Agenzia riprende le normali procedure di riscossione, considerando come acconto quanto versato fino a quel momento e ripristinando gli eventuali piani di rateizzazione in essere prima della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.