Una delle novità più importanti in materia lavoro è senza ombra di dubbio l’abrogazione dei voucher. I buoni lavoro, tanto utilizzati da imprese individuali, aziende e così via, creati dal Governo per regolarizzare il lavoro occasionale e ridurre l’utilizzo del lavoro nero, sono stati cancellati. Il vuoto lasciato da questi voucher viene sostituito, come confermato dall’Inps con la circolare 107 del 5 luglio, dai nuovi libretti famiglia e contratti di lavoro occasionale. Uno dei settori dove statisticamente l’utilizzo dei voucher è stato maggiore è l’agricoltura.

Un settore troppo condizionato dagli eventi atmosferici per permettere ai datori di lavoro di permettersi assunzioni normali e di lunga durata. Il lavoro occasionale e l’agricoltura, quindi, sono un connubio che verrà molto influenzato dalle novità emanate in sostituzione dei voucher. Per facilitare il passaggio dalla vecchia normativa, alla nuova, l’Inps con il messaggio 2887 del 12 luglio spiega la nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura.

Compenso minimo

Il Ministero delle Politiche Agricole, dopo un attento studio, ha predisposto delle istruzioni che l’Inps ha recepito e adotterà. Le stesse istruzioni sono l’oggetto del messaggio ufficiale dell’istituto di Previdenza Sociale.

Il primo snodo è la misura minima del compenso dovuto ai prestatori di opera e lavoratori in agricoltura, sempre in relazione al lavoro occasionale. Anche in agricoltura esiste un Contratto Collettivo di categoria, rinnovato nel 2014 dalle principali associazioni sindacali del settore. Proprio prendendo spunto dai minimi salariali previsti dal CCNL, nella comunicazione Inps vengono esposte le cifre sulla paga oraria minima da applicare al lavoro occasionale agricolo.

Il CCNL distingue gli operai agricoli in 3 fasce, definite aree professionali. Per la prima fascia la paga base per il lavoro occasionale è di 9,65 euro per ora di lavoro che poi diventano 38,60 euro a giornata (la giornata massima è di 4 ore). Per la seconda area professionale, € 8,80 per ora ed € 35,20 al giorno, mentre per l’ultima area, € 6,56 ed € 26,24.

L’Inps ricorda anche come a questi minimi vadano aggiunti i corrispettivi del cosiddetto terzo elemento, cioè le ferie i permessi, le festività e la tredicesima, alla stregua dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente svolte.

Lavoro occasionale solo per determinate aziende

Il lavoro occasionale può essere sfruttato solo dalle aziende che hanno alle proprie dipendenze massimo 5 lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato. Nel messaggio l’Inps chiarisce alcuni aspetti di questo limite e quindi del calcolo della cosiddetta forza aziendale. Tra i 5 operai a tempo indeterminato, non vanno conteggiati eventuali apprendisti alle dipendenze.

Secondo l’Inps il calcolo della forza aziendale deve essere medio, cioè calcolato in un determinato periodo di tempo. L’arco temporale di cui parliamo va dall’ottavo al terzo mese precedente quello in cui si vuole utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale. La media semestrale dei dipendenti, calcolata senza arrotondamenti, deve essere 5, perché come riporta in esempio l’Inps, se una azienda, nel periodo di osservazione ha avuto una media di lavoratori alle proprie dipendenze anche di 5,1, non potrà ricorrere ai servizi di un operaio occasionale.