Ormai il lavoro di badante, colf o baby sitter essendo largamente diffuso, si è dotato di una normativa ben definita. Esiste un Contratto Collettivo Nazionale come per milioni di altre categorie di lavoratori e il lavoro domestico è regolamentato in base a questo CCN. A questo contratto ci di deve adeguare quando si instaura un rapporto di lavoro che come sempre, prevede il connubio tra datore di lavoro e lavoratore. Tra contratti, ex voucher, libretti di lavoro e soprattutto lavoro nero, la materia lavoro domestico appare ancora confusionaria e poco comprensibile.
Consci dell’importanza sempre maggiore di questa categoria e dell’ormai enorme numero di persone e famiglie alle prese con questa tipologia di impiego, il Ministero del Lavoro annualmente stabilisce i limiti di stipendio, oneri accessori e così via. Inoltre, anche l’Inps annualmente stabilisce i criteri per i versamenti contributivi che gravano sulle famiglie che si dotano di questi lavoratori.
Contributi Inps
Come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos in un articolo del 4 luglio, l’Inps ricorda che il 10 luglio scade il termine ultimo per il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, in relazione ai collaboratori domestici di cui sfruttano i servizi. Si tratta dei versamenti del secondo trimestre che come di consueto vanno effettuati tramite i bollettini postali (MAV) precompilati che l’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro.
Contributi che l’Inps calcola in base al contratto di lavoro stilato tra le parti, con la durata, le mansioni svolte, il luogo di lavoro e la paga pattuita. È l’Inps che calcola in automatico l’entità dei contributi da versare, sempre però rifacendosi ai dati inseriti nella dichiarazione tra le parti. L'obbligo di comunicare all’Inps l’assunzione, da pare del datore è almeno 24 ore prima che il rapporto di lavoro inizi.
Stipendi minimi
I contributi vanno da 1,01 euro a 1,91 euro e va sottolineato che, per contratti sotto le 24 ore settimanali, il contributo va calcolato in base a tre diverse fasce di retribuzione, mentre risulta fisso per orari di lavoro superiori alle 25 ore a settimana. Allo stipendio di norma si aggiunge anche una indennità di vitto e alloggio (per i residenti con il datore di lavoro) che per il 2017 è fissata a 5,48 euro al giorno.
Dal 1° gennaio 2017 è entrato in scena il nuovo CCNL che ha stabilito aumenti di stipendio in relazione all’aumento del tasso di inflazione certificato dall’Istat. Aumenti retroattivi quindi per coloro che non si sono viste adeguare i contratti ai nuovi minimi.
Obbligo aumenti per i datori di lavoro
Va ricordato al riguardo che l’entrata in vigore dal 1° gennaio, aveva obbligato i datori di lavoro a completare l’erogazione degli aumenti a febbraio. Proprio l’aumento pari all’80% del tasso di inflazione è la novità maggiore del nuovo CCNL che è stato ratificato dal Ministero dopo aver sentito le associazioni datoriali e dei lavoratori, tra le quali Federcolf, Fidaldo e le branche di settore dei tre grandi sindacati nazionali, CGIL, CISL e UIL.
Lo stipendio, variabile oltre che per l’orario di lavoro e la coabitazione o meno del lavoratore, è diviso in fasce in base all’inquadramento del lavoratore. Nel CCNL è stata inserita una tabella che indica lo stipendio in base ai livlli di inquadramento, cioè alla qualifica dei lavoratori che parte dal livello A, per personale privo di esperienza o qualifiche ed il livello DS, cioè altamente qualificato per l'assistenza a personale non autosufficiente.
- per lavoratori assunti in Livello A: € 625,15
- per lavoratori assunti in Livello AS: € 738,82
- per lavoratori assunti in Livello B: € 765,95
- per lavoratori assunti in Livello BS: € 852,48
- per lavoratori assunti in Livello C: € 909,33
- per lavoratori assunti in Livello CS: € 966,15
- per lavoratori assunti in Livello D: € 1136,64
- per lavoratori assunti in Livello DS: € 1.193,47
Ventisei giorni di ferie
Per il livello D o DS, esiste anche una indennità per personale altamente qualificato che è pari a 168,07 euro al mese.
Ulteriore indennità è quella stabilita per lavoro notturno, pari a 656,41 euro. Il limite massimo di ore di lavoro è di 54 settimanali (40 per i non conviventi), cioè massimo 10 ore al giorno non consecutive (8 per i non conviventi). Ore di riposo previste 36 a settimana ed 11 consecutive al giorno. Al lavoratore infine spettano 26 giorni di ferie all’anno, dopo aver maturato un anno di assunzione. Per periodi di lavoro inferiori all’anno, le ferie si rapportano in scala. La fruizione delle ferie deve avvenire nell’anno solare di riferimento per almeno 14 giorni, mentre i restanti vanno fruiti entro 18 mesi. Il periodi di fruizione deve essere concordato tra datore e dipendente, di norma tra giugno e settembre dell’anno di riferimento.