Quello del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite è un vero e proprio diritto. L’istituto delle ferie - nella sua accezione classica - è esplicitamente volto a consentire al lavoratore di reintegrare le proprie energie psichiche e fisiche usurate, appunto, dalla prestazione di Lavoro; non solo, esso ha anche lo scopo di consentire di porre maggior cura e tempo nelle relazioni affettive e sociali. Sono tenuti a consentire l’effettuazione delle ferie tutti i datori di lavoro, siano essi imprese o meno, e, per converso, hanno diritto alla fruizione tutte le categorie e le tipologie di lavoratori, inclusi i collaboratori domestici.
Il diritto alle ferie spetta quindi anche al lavoratore assunto in prova, in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo.
Maturazione
Il diritto alle ferie matura pro quota, ossia normalmente in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato: a tal fine, salvo previsione contraria da parte del contratto collettivo, l’avere lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni normalmente comporta la spmatrimoniale. Esse, per contro, salvo diverso accordo delle parti, non maturano durante le varie aspettative, lo sciopero e le assenze non giustificate, la sospensione per cassa integrazione a zero ore, il congedo parentettanza di un rateo mensile di ferie.
Le ferie maturano anche durante una serie di assenze, tra le quali l’astensione obbligatoria della madre e il congedo di paternità, la malattia e le ferie stesse.
Potere di decisione
Il potere di stabilire quando il dipendente può assentarsi spetta al datore di lavoro, il quale, tuttavia, oltre che delle esigenze dell’impresa, deve tener conto degli interessi del prestatore subordinato.
L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento. Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo, trattandosi di un evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività d’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro: in questo caso l’assenza si configura come ingiustificata, con conseguente legittimità dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste, fino al licenziamento.
Modifiche del periodo
Le modifiche al periodo feriale derivanti da una riconsiderazione datoriale delle esigenze aziendali sono consentite a condizione che ne sia data comunicazione al lavoratore con un congruo preavviso e prima dell’inizio del godimento delle ferie, non essendo il prestatore tenuto a essere reperibile durante tale periodo.
Salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi o di quello individuale di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane: quindi, nel caso di fruizione di un periodo feriale consecutivo di quattro settimane, tale periodo equivale a 28 giorni di calendario.
È quindi possibile distinguere tre diversi periodi di ferie: un primo periodo, di almeno due settimane, da fruire nel corso dell’anno di maturazione: questo, se così richiesto da parte del lavoratore, va goduto in maniera continuativa, e quindi è indispensabile che il lavoratore lo chieda per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi; un secondo periodo, anch’esso di due settimane, che può essere fruito anche in modo frazionato, salvo particolari previsioni della contrattazione collettiva; le due settimane in questione (ossia 14 giorni) vanno godute entro un periodo di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione; un terzo periodo dato dal fatto che il contratto collettivo o quello individuale prevedono più di quattro settimane di ferie: in questo caso, esso può essere fruito in modo frazionato con possibilità di monetizzazione.
Danno da mancata fruizione
La mancata fruizione delle ferie - per quanto concerne le due settimane da godere nell’anno di maturazione e le altre due che vanno fruite nei 18 mesi successivi (o nel diverso periodo previsto dalla contrattazione) - comporta un danno a carico del lavoratore in relazione al mancato recupero delle energie psicofisiche. In questo caso, il lavoratore può percorrere due vie: agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale; pretendere il godimento, seppure tardivo, dei periodi maturati ma non fruiti.
Indennità sostitutiva
La monetizzazione delle ferie - cosiddetta indennità sostitutiva - è esclusa in relazione ai primi 28 giorni. Essa è però ammessa: anche con riferimento alle prime quattro settimane, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno; per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime quattro settimane; con riferimento ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
Sanzioni
Il mancato godimento del periodo minimo legale delle ferie, o di quello più ampio previsto dai contratti collettivi, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria articolata: sanzione base: da 100 a 600 euro; violazione riferita ad almeno sei lavoratori o che si è verificata in almeno due anni: da 400 a 1.500 euro; violazione riferita ad almeno 11 lavoratori o che si è verificata in almeno quattro anni: da 800 a 4.500 euro, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta. La violazione si configura, dando luogo alle sanzioni, non solo nel caso in cui il lavoratore, nei periodi indicati, non abbia in alcun modo fruito delle ferie cui ha diritto, ma anche qualora egli non abbia goduto anche solo di una parte di tale periodo, anche nel caso in cui il godimento del congedo annuale sia in corso di godimento, in quanto il periodo va fruito nel corso dell’anno di maturazione e non oltre.
Al fine di evitare l’applicazione della sanzione, vanno imputate con criterio di priorità le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il godimento.