Quattro nuovi accertatori della sosta saranno in forze al comune di Cerignola dal 1° agosto. I nuovi funzionari resteranno alle dipendenze del comune per un periodo di quattro mesi.

Le nuove unità si occuperanno, a differenza degli accertatori che controllano solo la regolarità dei parcheggi a pagamento, di quelle che sono tutte le infrazioni alle norme al codice della strada: divieto di sosta, rampe per disabili impercorribili e ostruite, parcheggi selvaggi, etc.…

I nuovi addetti saranno messi in servizio dopo un idoneo corso di formazione e si spera possano contribuire a ristabilire quel minimo di ordine alla circolazione e ridare un po’ di serenità a quei cittadini che, a causa della scarsa propensione di alcuni al rispetto delle norme stradali, vivono giorni di forte difficoltà.

La multa dell’ausiliare è valida?

Spesso si tende a confondere la figura dell’ausiliare del traffico con quella del vigile urbano.

La figura dell’ausiliare del traffico è stata introdotta dall’articolo 17, commi 132 e 133, della legge 127/1997 (Legge Bassanini).

È il sindaco del comune che può conferire queste mansioni sia a dipendenti comunali che a dipendenti di società che gestiscono i parcheggi o il trasporto pubblico, in questo ultimo caso limitatamente alle aree avute in concessione.

La solerzia con la quale queste figure elevano contravvenzioni spesso ha fatto scattare negli automobilisti il dubbio della legittimità di queste ultime, ma purtroppo per gli indisciplinati bisogna rassegnarsi.

In quanto svolgono una funzione pubblica sono innanzitutto da considerarsi a tutti gli effetti pubblici ufficiali con gli oneri che ne conseguono. Primo fra tutti l’obbligo di denuncia, che li vincola a denunciare per iscritto qualsiasi reato di cui hanno notizia durante l’esercizio delle proprie funzioni pena la persecuzione d’ufficio e, in alcuni casi, di solito quelli che ricadono nella maleducazione stradale, possono anche far rimuovere i veicoli.

Gli accertatori posso quindi elevare multe (anche se con qualche limitazione) come ha decretato la Corte di Cassazione nel 2016 intervenendo su un ricorso da parte di un automobilista torinese per una multa avuta per aver parcheggiato sul marciapiede.

La sentenza ha stabilito che la multa in quel caso andava annullata ma solo perché l’accertatore della sosta, ispettore della GTT (società comunale per il trasporto pubblico), poteva contestare solo la violazione della sosta a pagamento (propria area di competenza) mentre un vigile avrebbe potuto comminare la sanzione perché è sua facoltà ingiungere multe per qualsiasi violazione del codice della strada.

Il comportamento dell'automobilista era comunque da sanzionare.

Data l’opacità della materia molti sono coloro che si chiedono se valga la pena fare ricorso contro queste sanzioni. Bisogna considerare che, se si sceglie di intraprendere questa strada, innanzitutto si andrà incontro alle spese obbligatorie per il contributo unificato e per le marche da bollo e molto spesso questo costo supera quello del pagamento della multa stessa.

Il ricorso è comunque possibile e i tempi per la presentazione sono di 30gg. se ci si rivolge al giudice di pace o 60 se si sceglie di ricorrere al Prefetto.

Per evitare spese e seccature ulteriori un metodo efficace però esiste: rispettare il codice.