Ormai siamo ad agosto e per quasi tutti i lavoratori siamo entrati nel mese generalmente dedicato alle vacanze. Anche per i lavoratori domestici, come lo sono colf, badanti e baby sitter, il loro contratto collettivo prevede questo istituto. La particolarità del lavoro domestico e del suo relativo contratto lascia dubbi anche per quanto riguarda le ferie che spettano ai lavoratori. Ecco perché occorre fare chiarezza per capire quali sono i diritti del lavoratore e cosa il datore di lavoro può o non può fare in materia ferie. Ecco una sintetica guida per evitare di incorrere in vertenze e sanzioni sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

Ferie maturate

Quando si instaura un nuovo rapporto di lavoro, in linea generale si stila e sottoscrive un contratto. Questo per la generalità di quasi tutti i lavori. Per quello domestico invece, non è obbligatorio redigere un contratto, perché il datore di lavoro è tenuto solo a comunicare all’Inps, tramite l’area a tema e personale dedicata proprio alle assunzioni ed alle gestione di un lavoratore domestico. Il buon senso però spinge a redigere una lettera di assunzione in duplice copia, nella quale vengono inserite le generalità di datore e lavoratore, le ore di lavoro da svolgere, le giornate, il salario ed ogni altro elemento che regolarizza il rapporto di lavoro stesso.

Di fianco alla non obbligatorietà del contratto scritto, c’è anche quella della busta paga, perché anche in questo caso il datore di lavoro non è obbligato mensilmente a redigere questo documento.

Questo non vuol dire che i lavoratori o le lavoratrici non hanno diritti inviolabili che possono essere non concessi dal datore di lavoro. Le ferie sono tra questi diritti, perché per ogni anno di lavoro sono complessivamente 26 i giorni di ferie a cui ha diritto il lavoratore. I 26 giorni di ferie sono da conteggiarsi senza includere domeniche ed altri festivi all’interno.

In pratica, i 26 giorni di ferie devono essere dal lunedì al sabato. In definitiva, collegando domeniche e festivi, il periodo concedibile è maggiore.

Come e quando prendere le ferie

Per contratti di lavoro con anzianità inferiore all’anno, le ferie vengono maturate in quota parte, cioè in base a quanti giorni di lavoro sono stati effettivamente svolti.

Le ferie possono essere spezzettate in massimo due tranche, con l’unico obbligo di farle cadere, per almeno 2 settimane nel periodo estivo, cioè tra giugno e settembre. Nessuno vieta alle parti di mettersi d’accordo diversamente, concedendo periodi di ferie ulteriori, anche collegate alle precedenti, senza però la copertura retributiva.

Le ferie vengono maturate per anno solare di lavoro e almeno 2 settimane devono essere sfruttate nell’anno solare stesso. Quelle non sfruttate nell’anno di competenza devono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Il nuovo contratto collettivo di settore, rinnovato proprio nel 2017, vista la tipologia di lavoratori che nella gran parte dei casi sono stranieri e considerando la necessità di andare fuori dall’Italia, cioè nei loro paesi di origine, a sfruttare le ferie, concede la deroga biennale.

In pratica, di comune accordo con il datore di lavoro, il dipendente può cumulare i periodi di ferie in 24 mesi e sfruttarli tutti insieme. Durante i periodi di ferie al lavoratore spetta uno stipendio giornaliero pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile e continuano a maturare le quote parte di tredicesima e liquidazione.

Oltre allo stipendio così calcolato, al lavoratore che eventualmente, presta servizio a casa del datore di lavoro in qualità di dipendente convivente, spetta anche una indennità a sostituzione di quella di vitto e alloggio. Come consuetudine, il Ministero del Lavoro aggiorna annualmente quanto erogare ai lavoratori e per il 2017 ha stabilito l’indennità forfettaria di 164,40 euro.