I docenti neoassunti e i docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo (ossia il docente che ha visto aggiudicarsi il trasferimento da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di Scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all’infanzia e viceversa), per vedersi confermato il ruolo dovranno superare un'anno di prova e formazione obbligatoria di 50 ore da suddividersi in presenza e online, attività peer to peer e laboratori formativi (per quest'anno è previsto che almeno un laboratorio dovrà essere dedicato ai temi dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale).
Così come previsto dall' art. 1 comma 116 della Legge 107/2015 per il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio e di 120 giorni di attività didattiche. Vediamo nel dettaglio quali giorni vanno inclusi nei 180 giorni di servizio.
Periodo utile per i 180/120 giorni
I giorni utili ai 180 giorni di servizio sono oltre alle normali attività scolastiche, anche i periodi di sospensione delle lezioni (domeniche, i giorni festivi, vacanze di natale e di pasqua, e le festività soppresse), gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio. E' utile precisare che nei 180 giorni di servizio va incluso anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.
E' utile intuire che non vanno conteggiati nei 180 giorni, quelli riferiti a ferie, ad assenza per malattia, congedi parentali/matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc. Nei 120 giorni di attività didattiche vanno conteggiati i giorni effettivi di lezione e i giorni di altre attività valutative, progettuali, formative e collegiali.
Nel caso in cui un docente non riesca ad effettuare i 180 di cui 120 di effettivo servizio, l'anno di prova potrà essere prorogato di un anno scolastico (esso può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180/120 gg. di servizio), con provvedimento motivato. Va precisato, però, che in caso di esito sfavorevole dell’anno di prova, ossia in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il neoassunto potrà ripetere l'anno di prova soltanto per una seconda volta non rinnovabile. Per le altre informazioni sull'anno di prova e formazione premete il tasto segui.