Arrivano importanti aggiornamenti in merito al decreto attuativo sull'APE volontaria, che rendiamo disponibile ai lettori della nostra rubrica "Parola ai Comitati" e della pagina Facebook "Riforma Pensioni e lavoro". Siamo infatti entrati in possesso del testo definitivo del DPCM firmato lo scorso 4 settembre dal Premier Gentiloni e contenente i dettagli operativi riguardanti la misura di pensionamento anticipato di mercato. Vediamo insieme i punti salienti del documento nel nostro nuovo articolo di approfondimento.

Pensioni anticipate e APE Volontaria: l'oggetto dell'operazione e i soggetti destinatari

Il decreto "disciplina le modalità di accesso all'APE, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo I, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, 11. 232". Per quanto riguarda i beneficiari, "possono richiedere i'APE i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo comma". Si fa quindi riferimento al requisito anagrafico di 63 anni, poiché si consente l'opzione "alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda".

Ricordiamo che la stessa misura di pensionamento prevede almeno 20 anni di contribuzione.

I criteri riguardanti le domande di certificazione da inoltrare all'Inps

Per quanto concerne l'apertura della pratica, "la domanda di certificazione del diritto all'APE è presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato [...] Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto ali'APE, l'lNPS comunica al richiedente per via telematica tramite il silo istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio dell'avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda [...] la certificazione del diritto ali' APE [...] o il rigetto della domanda".

La regola dell'importo minimo e massimo dell'APE volontaria

Per quanto riguarda la misura di sostegno, "l'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili [...[ L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare rispettivamente:

a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durala dell'erogazione dell' APE è superiore a 36 mesi;

b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell 'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;

c) I'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;

d) il 90 per cento dell'imporlo mensile del trattamento pensionistico, se la durala di erogazione dell 'APE è inferiore a 12 mesi".

Come funzionerà l'ammortamento del prestito

Per quanto concerne invece l'ammortamento del prestito, l'ape volontaria prevede l'applicazione di 12 rate mensili (quindi si esclude la presenza di una tredicesima rata, la cui presenza era stata suggerita in precedenza dall'Inps). Inoltre, nel caso in cui il sottoscrittore raggiunga nel frattempo il pensionamento (ad esempio tramite la pensione di anzianità), si interromperà l'erogazione del prestito e si rideterminerà il debito residuo, andando a modificare il piano di ammortamento a vantaggio del pensionato.

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