La Corte di Cassazione nella sentenza n° 22339, accogliendo il ricorso di un ragioniere, che in Appello si era visto condannare al pagamento di 26 mila euro verso una società cliente per lo smarrimento di alcune raccomandate relative ad una cessione di credito, ha statuito che la società di assicurazione è tenuta a coprire i danni causati a terzi direttamente dal professionista interessato o da uno dei suoi Collaboratori, se sono il risultato di carenze organizzative proprie del suo studio o dovute,comunque, a mancata diligenza.

I fatti alla base della decisione della Corte

Una società cliente del ricorrente si era vista cedere un credito ad una banca senza ricevere la dovuta comunicazione. Anche perché, nel frattempo, la società aveva saldato il proprio debito nei confronti del creditore originario. Di conseguenza, ha dovuto procedere ad un nuovo esborso nei confronti della banca cessionaria.

A seguito del doppio pagamento la società faceva causa al ricorrente per il risarcimento del danno patito. Il ragioniere, da parte sua, chiamava in causa la propria società assicuratrice per la copertura del danno da responsabilità professionale. In primo grado il giudice dava ragione al ricorrente ma in Appello tale giudizio veniva,completamente ribaltato a sfavore del ragioniere.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, a sbagliare sarebbe stato il ragioniere - commercialista, che non avrebbe fornito alla propria compagnia assicurativa il nominativo del responsabile dell'errore. Questo fatto avrebbe impedito alla compagnia assicurativa di far valere le proprie ragioni, rendendo, di fatto, inoperante la polizza.

In pratica, il commercialista avrebbe dovuto indicare, specificamente, in polizza i nomi di tutti i suoi collaboratori presenti regolarmente nello studio, e individuare quale, fra questi, sia stato l'esecutore materiale dell'errore.

Il commercialista, d'altra parte, in quel periodo non usufruiva di collaboratori stabili, in quanto lo studio era in fase di ristrutturazione.

Di conseguenza, il ragioniere aveva assunto in prima persona la responsabilità dei fatti. Questo, sosteneva la difesa del professionista, sarebbe dovuto bastare a far scattare la copertura assicurativa.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha dato ragione al ragioniere - commercialista. Secondo il Supremo Collegio, infatti, ciò che va tenuto in considerazione affinché la polizza assicurativa possa operare regolarmente è che il comportamento rientri nell'ambito dell'attività risarcibile. Infatti, per i giudici di legittimità, il presupposto giuridico risiede nel fatto che il danno sia stato causato direttamente dal professionista attraverso la propria attività carente o, indirettamente per deficienze organizzative proprie del suo studio o di, eventuali, collaboratori.

Essendo rispettati questi requisiti il commercialista non ha l'obbligo di indicare, specificamente, il responsabile materiale dell'errore che è stato all'origine del danno. È tale obbligo non sussiste nemmeno in caso di specifica clausola contrattuale che estenda la copertura assicurativa ai terzi collaboratori, stabili o occasionali. Per la Cassazione, quindi, la copertura assicurativa deve essere ampia e non limitata a particolari soggetti dettagliatamente individuati.