Il dibattito economico nazionale si è molte volte incentrato sull'abbattimento del cuneo fiscale e sull'aumento della produttività ad esso connessa. Questo, come anche esigenze contingenti all'interno delle singole realtà produttive, ha spinto molti datori di lavoro a richiedere sempre più spesso ai loro dipendenti di lavorare di più, facendo i cosiddetti straordinari. Oltretutto, per un bizantinismo perverso del nostro sistema fiscale queste ore di lavoro in più vengono anche tassate maggiormente con il risultato che, alla fine in molti casi, in busta paga si ottiene uno stipendio netto inferiore rispetto a quando gli straordinari non vengono svolti.

Ora la Corte di Cassazione è intervenuta a correggere questa situazione. Infatti, in una recente sentenza, precisamente la n°22291/2017 ha, in sintesi, statuito che il lavoratore che effettua degli straordinari ha diritto che gli venga riconosciuta un'indennità che va a sommarsi al suo Tfr.

I fatti che hanno portato alla pronuncia della Corte

Davanti al Supremo Collegio è stato discusso il caso di un dipendente di un'azienda di trasporti del milanese che aveva richiesto al proprio datore di lavoro il riconoscimento e quindi, l'inclusione, nel proprio Tfr oltre che delle indennità regolarmente riconosciute anche della, cosiddetta, indennità di disagio che viene, di solito, corrisposta dal datore di lavoro per compensare, appunto, il lavoratore del disagio arrecatogli per dover trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario stabilito contrattualmente.

Le corti di grado inferiore avevano dato ragione al lavoratore basando la propria decisione sul disposto dell'articolo 2112 del Codice Civile, che disciplina i rapporti di lavoro a seguito di trasferimento di azienda. La società di trasporti eccepiva che questa interpretazione era erronea in quanto il rapporto di lavoro non si era instaurato a seguito di trasferimento di azienda, ma a seguito di un provvedimento amministrativo.

Per tali motivi presentava ricorso davanti al Giudice di legittimità.

Le motivazioni della sentenza della Cassazione

Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso e confermato l'interpretazione delle corti di grado inferiore, precisando, inoltre, che una giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione ha avallato un'interpretazione estensiva dell'articolo 2112 del Codice Civile, applicandolo anche ai trasferimenti di azienda avvenuti a seguito di atto autoritativo della pubblica amministrazione.

Di conseguenza, la richiesta del ricorrente non può essere accolta, mentre al lavoratore va riconosciuta l'indennità di disagio e non può essere esclusa richiamando, pretestuosamente, il disposto dell'articolo 2120 del Codice Civile, perché, di fatto, non rientrante in nessuna di quelle ipotesi di esclusione.