Una nuova sentenza della Corte di Cassazione, precisamente la n°23408/17 è tornata a precisare e, in qualche modo, ampliare il diritto di difesa del lavoratore dipendente contro una contestazione disciplinare o, addirittura, il licenziamento. In sintesi, la Corte ha stabilito che il lavoratore che subisce uno dei due eventi summenzionati ha diritto di consultare i documenti aziendali utili alla sua difesa. Anche se, si precisa, non esiste, da parte del datore di lavoro, un obbligo preventivo, ma la visione dei documenti deve essere concessa su esplicita richiesta del lavoratore sanzionato.
L'orientamento consolidato della Cassazione
Il Supremo Collegio, facendo diretto riferimento all'articolo 7 della legge n°300/1970, il cosiddetto Statuto dei Lavoratori, aveva ampiamente chiarito che non esiste alcun obbligo da parte del datore di lavoro di far entrare nella disponibilità del lavoratore oggetto del provvedimento disciplinare la documentazione su cui si basa il provvedimento, che siano email o la cronologia dei siti web visitati, o ancora eventuali reiterati ritardi registrati dal badge aziendale.
Gli obblighi del datore di lavoro
Comunque, chiarisce il Giudice di legittimità, in base ai principi di correttezza e buona fede di esecuzione del contratto lo stesso datore di lavoro è tenuto, a semplice richiesta del lavoratore, a rendergli disponibile tale documentazione per consentirgli di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Al limite, il lavoratore può, in sede di impugnazione del licenziamento, ottenere un provvedimento del giudice che obblighi il datore di lavoro a rendere disponibile la documentazione necessaria.
In ultima analisi, quindi, per poter ottenere una adeguata difesa, e far emergere tutte le specifiche del singolo caso, il lavoratore dipendente che sia oggetto di un provvedimento disciplinare che possa condurre ad una sanzione grave fino al limite del licenziamento, deve effettuare una specifica e tempestiva richiesta volta ad ottenere la possibilità di consultare ed, eventualmente, estrarre copia della documentazione necessaria presente all'interno degli archivi aziendali.
Se, chiarisce la Suprema Corte, non si avvale di questa opportunità e, pur tuttavia, prende posizione nei confronti delle contestazioni mossegli dal datore di lavoro accetta tutte le eventuali conseguenze e non può lamentare un difetto di trasparenza da parte del datore di lavoro stesso.