Tutti i liberi professionisti, come gli avvocati, i commercialisti, ecc, possono godere di una serie di vantaggi fiscali legati sia alla deducibilità di alcune spese sia alla detraibilità delle tasse da pagare. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono questi vantaggi fiscali legati al fatto che i beneficiari siano anche titolari di Partita Iva

Spese sostenute per immobile adibito a uso promiscuo e strumentale: cosa c’è da sapere

Ogni libero professionista che acquista un immobile può scaricare dalle tasse le spese sostenute per l'acquisto del medesimo immobile.

In particolare se la sua abitazione è adibita in parte a casa e in parte a studio, se cioè fa un uso promiscuo dell’immobile, il lavoratore autonomo può portare in deduzione il 50% delle spese. In parole povere significa che può dedurre la metà dei costi della luce, gas, acqua, ecc, affitto se sta in locazione. Il professionista non deve avere per un’altra casa a lui intestata nello stesso Comune. In tal caso la spesa che è possibile dedurre dalle tasse è il 50% della rendita catastale. Se l’immobile è abilito interamente a bene strumentale ( viene usato come studio), il costo è interamente deducibile dalla tasse. Sono deducibili anche le spese di manutenzione straordinaria e di ammodernamento della casa, legate alle ristrutturazioni.

Deducibilità integrale per le spese di formazione dei liberi professionisti

Per quanto riguarda le spese di formazione, la Legge n.81/2017 prevede la piena deduzione delle spese sostenute dai professionisti per i corsi di formazione, nonché per i costi di vitto e alloggio correlati. Nel dettaglio i costi sostenuti dai liberi professionisti per la partecipazione a corsi di aggiornamento, congressi, convegni, e simili sono deducibili integralmente fino a 10mila euro annui.

I costi sostenuti dal professionista per la ricerca e il sostegno alla auto-imprenditorialità e per i servizi di certificazione delle competenze sono deducibili nel limite di 5.000 euro annui.

Il fisco penalizza comunque gli studi associati. Il nuovo limite annuo di deducibilità si applica allo studio associato o all’intera associazione professionale e non al singolo professionista che ne fa parte.

Ne consegue che tre avvocati non possono godere del vecchio regime che su una spesa di formazione pari a 30.000 euro poteva di dedurre almeno 15.000 (il 50%) anziché soltanto 10.000 come oggi. Dopo i chiarimenti pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, potrebbero quindi verificarsi delle disparità di trattamento fra i professionisti che svolgono la libera professione in forma individuale e i loro colleghi organizzati in associazione. I primi possono dedurre le spese di formazione professionale nel limite annuo di 10 mila euro. I secondi invece dovranno invece suddividere questo tetto massimo per il numero dei soci o associati.

Per quanto riguarda la spese di vitto e alloggio, spese di trasferta per alberghi, sostenute dal libero professionista al di fuori dello svolgimento di corso di formazione sono deducibili al 75%, salvo il limite del 2% del compensi percepiti.

Se vitto e alloggio vengono pagati dal committente, la deduzione è pari al100% e sarà soggetta a ritenuta d’acconto e Iva, Irpef.

Spese carburante e auto scaricabili dalle tasse: tutti i dettagli

Per quanto riguarda la telefonia fissa e mobile la deducibilità di tali spese dal reddito è all’80%. L’IVA è detraibile al 100% per l’uso esclusivo del telefono ai fini dell’esercizio della professione, mentre è detraibile al 50% in caso di uso promiscuo.

La legge prevede che anche le spese sostenute sia per l’acquisto dell’auto sia per la sua manutenzione, sia per la benzina sono detraibili fino al 20%, mentre l’Iva si può detrarre al 40%. Le spese del gasolio o della benzina devono essere pagate con carta di credito o bancomat.

I benzinai sono tenuti al rilascio di una fattura elettronica. Inoltre il libero professionista che acquista un veicolo ad uso promiscuo può dedurre ai fini Irpef il 100% del costo sostenuto. Se il veicolo è dato dal professionista in uso promiscuo ai suoi dipendenti la deducibilità dei costi, in questo caso, non è al 100% come prima, ma è del 70%.