Il Ministero della Giustizia si schiera con gli avvocati che molto spesso sia nei procedimenti civili che in quelli penali fanno istanza per il gratuito patrocinio ogni qual volta il cliente versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 15/2002. In tutti questi casi a pagare il compenso al legale è lo Stato.

Il Ministero della Giustizia con la recente circolare del 10 gennaio 2018 ha fatto alcune importanti precisazioni sul procedimento di pagamento che ruota intorno a tale istituto. Si tratta di un segnale importante dopo che molti professionisti legali hanno denunciato la cattiva prassi di alcuni uffici giudiziari.

Questi richiedono infatti accertamenti al relativo ufficio finanziario ( Agenzia delle entrate) sulla situazione reddituale della parte assistita, solo dopo che gli è pervenuta l'istanza di liquidazione del compenso dell’avvocato. Ne discende che dopo un bel pò di tempo trascorso dall'esito positivo dell’accertamento si procede all’emissione del decreto di pagamento.

Nuova procedura e tempistica a partire dal deposito dell’istanza di liquidazione

Tali regole invece da oggi cambiano perché l'iter nel suo complesso sarà più accelerato. Benche l'istanza di liquidazione secondo quanto espresso dal ministero della Giustizia non sia legata al rispetto di un termine di decadenza, ebbene non depositare tardivamente ossia dopo la definizione del procedimento l’istanza di liquidazione.

Il difensore in tale ipotesi non decade mai dal diritto al compenso, potendo richiederlo con procedimento ordinario o con decreto ingiuntivo, allegando tutti gli atti che dimostrano le circostanze ai fini dell’accoglimento della domanda.

Allo stesso modo la nuova procedura cosi come prevista dal Ministero richiede ai difensori di depositare, nello stesso momento in cui presentano l’istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato le verifiche ex art 83 d.P.R.

n. 115/2002. Resta salva la possibilità per quest’ultimo qualora abbia qualche incertezza di richiedere ulteriore documentazione relativa beneficiario del gratuito patrocinio

I termini per l’emissione del decreto da parte del magistrato

Proprio per accelerare i tempi legati all’emissione del decreto di liquidazione viene poi previsto che il giudice lo emetta con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce una volta per tutte il giudizio.

Il decreto di pagamento deve però intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio cosi come prescrive TU sulle spese di giustizia.

Questo faciliterà il lavoro di cancellieri e assistenti giudiziari. Si eviterà che gli stessi possano trovarsi nella scelta di procedere o meno al pagamento delle spettanze, una volta emanato il provvedimento. Ecco quindi che dopo tali linee guida giudici e uffici giudiziari di molti tribunali dovranno modificare il loro modus operandi sul tema