Il decreto sulle visite fiscali, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, era stato approvato lo scorso 29 dicembre 2017 ed entrerà pienamente in vigore il 13 gennaio 2018. Ma ancora una volta sono stati apportati notevoli cambiamenti, primo fra tutti la mancata parificazione tra lavoratori pubblici e privati, in particolare per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità. Vediamo, quindi, di capire cosa è stato approvato definitivamente e a cui, quindi, bisognerà attenersi tra poco più di 10 giorni.
Fasce orarie: si torna all'antico
Come accennato, non è stata approvata la parificazione delle fasce orarie di reperibilità tra lavoratori pubblici e privati.
Di conseguenza, le due categorie dovranno rispettare i vecchi limiti. In pratica, a meno di una valida giustificazione, il lavoratore pubblico dovrà rimanere a casa durante le 7 ore di reperibilità precedentemente stabilite. Mentre, il lavoratore privato sarà vincolato alla reperibilità presso la propria abitazione solo per 4 ore.
La mancata parificazione delle fasce orarie di reperibilità è stata giustificata dal Ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia, con la necessità di non ridurre le finestre orarie degli statali, cosa che avrebbe potuto portare ad una minore quantità di controlli ed incisività degli stessi. Di conseguenza, le finestre per i dipendenti pubblici rimangono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di ogni giorno.
Mentre, i dipendenti privati dovranno rispettare le finestre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
La richiesta della visita fiscale
A partire dal 13 gennaio, poi, la visita fiscale potrà essere richiesta, indipendentemente sia dal datore di lavoro che dall'Inps, fin dal primo giorno di assenza del lavoratore. le visite stesse saranno gestite completamente in modalità telematica dall'Inps che avrà anche l'onere di assegnare il medico.
Inoltre, in caso la malattia si protragga a lungo, le visite potranno ripetersi ed effettuarsi anche in giorni festivi o di riposo.
Gli unici lavoratori ad avere diritto all'esenzione dal rispettare le fasce orarie di reperibilità, sopra menzionate, saranno quelli la cui assenza è direttamente collegata ad una patologia che richiede l'impiego di apparecchiature salvavita o che presentano un grado di invalidità riconosciuta superiore al 67%.
Il medico che effettua la visita, poi, è tenuto a redigere un verbale con l'esito della stessa che deve essere trasmesso all'Inps e reso disponibile al datore di lavoro e al lavoratore. Se questi vuole contestare l'esito della visita fiscale deve dichiararlo immediatamente al medico. Il medico fisserà quindi un'altra visita presso l'Ufficio medico legale dell'Inps nel primo giorno utile successivo. Infine, se il lavoratore, prima della scadenza dei giorni di malattia risultanti dal certificato medico, desidererà rientrare prima al lavoro dovrà munirsi di un certificato medico sostitutivo redatto dal medico che gli ha rilasciato il primo certificato o, in caso di suo impedimento o assenza, da un sostituto.