La magistratura in tema di compensi di avvocati ha chiarito un principio che necessitava di attenta e lungimirante interpretazione. La corte di Cassazione con la recente l'ordinanza n.1357 del 19 Gennaio 2018 ha stabilito nello specifico la regola secondo cui il magistrato è tenuto ad effettuare la liquidazione dei compensi a titolo di spese legali secondo i criteri stabiliti nel DM n. 55 del 2014. Sono da abbandonare i vecchi criteri disciplinati dal D.M. n. 140 del 2012.

Il caso in esame sottoposto al giudizio insindacabile della Cassazione

Il giudice in questo senso deve sempre rispettare il principio di specialità: ne consegue che mentre il D.M.

n. 140 del 2012 è rivolto a disciplinare i rapporti tra il professionista ed il cliente, il DM n.55 del 2014 disciplina esclusivamente i criteri di liquidazione dei compensi. E’ quindi a questo DM, in quanto può ben definirsi ''legge speciale'' rispetto a quella del D.M. n. 140. che il giudice deve far riferimento.

Ritornando al caso concreto i supremi giudici di legittimità sono arrivati alla conclusione che la liquidazione effettuata dalla Corte d’appello di Perugia si poneva al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa di equo compenso. Dunque la rimodulazione della liquidazione è balzata dai 270 Euro iniziali ai 1.198,50 Euro finali. Le singole voci previste sono state infatti 255,00 Euro per la fase di esame, 255 Euro per la fase introduttiva, 283,50, 400 euro per la fase decisionale.

Si tratta sicuramente di un'importantissima pronuncia posto che la Corte di Cassazione ha affrontato anche l'annoso problema della determinazione del valore delle controversie ai fini della determinazione dei compensi professionali forensi.

La Cassazione: il giudice deve sempre adeguarsi a parametri corretti

Ne discende che sebbene il giudice determina il valore della lite secondo la propria discrezionalità deve comunque applicare rigorosamente e specialmente in modo corretto e obiettivo i criteri di cui al DM.

10 marzo 2014, n. 55. Ciò però non è avvenuto nel caso di specie: ecco perché la decisione del giudice del Corte d'Appello di Perugia è stata impugnata dal difensore antistatario per violazione del D.M. n. 55 del 2014, dopo che gli erano state liquidate spese processuali ben al disotto del minimo legale. Una vittoria dunque per tutta la categoria dei giuristi anche in virtù del fatto che il tema delle parcelle difficili relative all'onorario dell'avvocato è sempre stato trattato raramente dalla magistratura.