Due provvedimenti previdenziali saranno varati per il 2019 dall’attuale esecutivo Conte. Si tratta delle ormai note quota 100 e opzione donna. Entrambe le misure saranno varate con la predisposizione di due decreti a se stanti, che probabilmente verranno presentati a fine dicembre o ad inizio gennaio. Infatti nella manovra di Bilancio, se si escludono le cifre stanziate per un ipotetico pacchetto Pensioni (sono 6,7 miliardi di euro), non vi è traccia alcuna di queste due misure. Un po’ per evitare appunti alla manovra da parte dell’Unione Europea che già si è dimostrata in disaccordo con la bozza di legge di Bilancio e poi per questioni di tempistica, le misure nasceranno con atti collegati alla finanziaria.

Se per quota 100 il del decreto non vi è ancora traccia, per opzione donna questo è già pronto. Come funziona opzione donna 2019 è quindi una cosa ormai chiara, con la pensione anticipata per le lavoratrici che però presenta alcune particolarità che devono essere spiegate meglio alle possibili fruitrici della misura.

Opzione donna 2019

Il cosiddetto regime sperimentale per le donne, meglio conosciuto come opzione donna è misura che il governo Conte riattiverà nel 2019. Si tratta della pensione anticipata con 58 anni di età e 35 di contributi (per le lavoratrici autonome l’età sale a 59 anni). Viene chiamata anche pensione anticipata contributiva per le donne, perché in effetti l’assegno previdenziale che si andrà a percepire sarà calcolato per intero con il penalizzante metodo contributivo.

Nel nostro ordinamento esistono due modalità di calcolo degli assegni previdenziali. Il primo è il metodo retributivo, basato come appare evidente dal nome, sulla media delle retribuzioni da lavoro dipendente di coloro che richiedono la pensione. In questo sistema assumono importanza rilevante le ultime retribuzioni percepite dai lavoratori prima di andare in pensione.

Il secondo meccanismo è quello contributivo, cioè basato sulla somma dei contributi previdenziali versati dal lavoratore durante la carriera lavorativa.

La normativa attuale prevede che le pensioni vengano calcolate con il sistema misto per coloro che hanno maturato 18 anni di contributi prima del 1995, cioè con il retributivo per i periodi di lavoro antecedenti il 2012 e con il contributivo dopo.

Le lavoratrici che adesso potranno scegliere la via della pensione anticipata in regime opzione donna, si vedranno calcolate a prescindere dai fattori prima descritti, il proprio assegno solo con il sistema contributivo, di fatto accettando una riduzione di assegno tra il 20 ed il 35%. Alla penalizzazione di calcolo degli assegni infatti, c’è da aggiungere l’inevitabile riduzione per via dei contributi in meno che si verseranno perché si lascerà il lavoro in anticipo. Inoltre il coefficiente di trasformazione dei contributi in pensione sarà meno vantaggioso perché il nostro sistema previdenziale prevede un coefficiente più penalizzante in base a quanti anni di anticipo si lascia il lavoro rispetto ai 67 anni della pensione di vecchiaia.

Contribuzione e requisito contributivo

I contributi quindi assumono rilevanza per quanto riguarda gli importi delle pensioni che si vanno a percepire, ma non solo, perché come dicevamo, per accedere ad opzione donna serve oltre all’età di 58 anni, anche un montante contributivo di 35 anni. Dal decreto ormai pronto, in linea con il funzionamento della misura durante la sua prima sperimentazione, i contributi da raggruppare devono essere solo quelli effettivi da lavoro dipendente o autonomo. In pratica, i contributi figurativi non serviranno per raggiungere i 35 anni di contributi richiesti dalla misura. Malattia, maternità, casse integrazioni e disoccupazioni indennizzate, che sono i periodi di interruzione di lavoro coperti dalla contribuzione figurativa, non saranno conteggiati per raggiungere il requisito necessario per la pensione.

Un vincolo che penalizzerà molte lavoratrici che durante la carriera hanno avuto figli per i quali hanno sfruttato le maternità o molte donne alle prese con lavori stagionali o agricoli, spesso legati a particolari periodi dell’anno o alle condizioni climatiche, con numerosi periodi di disoccupazione indennizzata.