I tratti essenziali della prossima domanda di mobilità del personale scolastico si vanno delineando sempre di più. Quest'anno inoltre, considerando le molte domande di pensione anticipata, ci dovrebbero essere maggiori rientri nelle regioni del sud, così come ha riferito di recente il ministro Bussetti. Anche se c'è ancora tempo per l'inoltro della domanda, (infatti, la sezione specifica di Istanze online sarà attiva tra la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio 2019) è utile avere chiaro sin d'ora quali sono i punteggi che andranno ad influire sull'istanza di mobilità di ogni docente.
Nello specifico per la mobilità territoriale i punteggi attribuibili sono definiti nella tabella A dell'allegato 2 del CCNI, quelli per la mobilità professionale sono definiti nella tabella B dello stesso allegato. Nel calcolo del punteggio della domanda di mobilità è possibile anche valutare un punteggio una tantum di 10 punti.
Bonus 10 punti: in cosa consiste
Al personale scolastico potrà essere attribuito un punteggio aggiuntivo del valore di 10 punti (sia per la mobilità territoriale che per quella professionale). Questo spetterà ai docenti che, per un periodo di tre anni, a decorrere dalle operazioni di mobilità dall’anno scolastico 2000/2001 e sino al 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento, o pur avendola presentata, l’hanno revocata nei termini previsti.
L'attribuzione dei 10 punti avverrà a seguito di presentazione del docente di apposita dichiarazione personale e in questa il personale scolastico si dovranno elencare gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Inoltre, è da tenere presente che nel computo del calcolo del punteggio dell’anzianità del servizio per la mobilità non deve essere conteggiato l’anno di servizio in corso (2018/2019).
Infine, ricordiamo che restano valide le precedenze per esigenze di famiglia e che per queste sono previsti da 3 a 6 punti, a seconda della situazione in cui ci si trova (6 punti per la cura e l’assistenza dei figli minorati, del coniuge, ovvero del genitore). Per il personale scolastico con figli di età inferiore ai 6 anni saranno attribuiti 4 punti, per quelli di età superiore ai 6 anni e sino ai 18 anni si attribuiscono 3 punti (stessi punti anche per i figli inabili al lavoro). Ogni condizione particolare dovrà comunque essere accertata da appositi certificati.