Le Offerte di lavoro per i percettori del reddito di cittadinanza devono avere delle caratteristiche ben precise che sono state chiarite dalla circolare Anpal numero 3/2019 inviata, d’intesa col il Ministero del lavoro, ai CPI (Centri per l’Impiego). Nella circolare sono specificati gli obblighi cui è tenuto il percettore del reddito di cittadinanza all’atto della sottoscrizione del Patto per il lavoro, incluse le eventuali cause di dispensa o di esonero dagli obblighi, le procedure per l’inserimento lavorativo messe in atto dai CPI e le caratteristiche che devono avere le offerte di lavoro per potersi definire ‘congrue’.

La fase 2 del reddito di cittadinanza: il Patto per il lavoro

La circolare Anpal 3/2019 fa chiarezza sulle procedure che devono essere messe in atto dai Centri per l’Impiego e dai Navigator entrati in attività nella cosiddetta Fase 2 del Rcd. L’erogazione del sussidio, infatti, è condizionata alla presentazione della Did (Dichiarazione di immediata disponibilità) e all’adesione ad un Patto per il lavoro da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare del percettore. Sono esclusi dall’obbligo i componenti già occupati, quelli che frequentano un regolare corso di studi e di formazione e quelli non autosufficienti o con disabilità gravi.

Successivamente, i beneficiari sono convocati dai rispettivi CPI per la firma del Patto e per la profilazione, a cura dei Navigator, ai fini della presentazione delle offerte di lavoro.

La sottoscrizione può avvenire, come definito nella circolare Anpal, presso gli stessi Centri per l’Impiego oppure presso i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015.

Quando possono definirsi ‘congrue’ le offerte di lavoro reddito di cittadinanza

Con la sottoscrizione del Patto per il lavoro, il percettore del Rdc si impegna ad attivarsi per la ricerca del lavoro, a svolgere colloqui finalizzati all’assunzione, ad essere avviato alle attività formative individuate nel patto e ad accettare almeno una delle tre offerte di lavoro ‘congrue’ che gli verranno sottoposte.

Nella circolare viene inoltre specificato cosa si intende per offerte di lavoro ‘congrue’, specificando che possono essere così definite la offerte che prevedono una retribuzione minima superiore del 10 per cento all’importo massimo erogabile con il reddito di cittadinanza. In pratica, essendo l’assegno massimo riconosciuto con il Rdc pari a 9.360 € annui, l’offerta di lavoro potrà definirsi ‘congrua’ qualora preveda una retribuzione minima pari a 10.296 euro su base annua.

Viene inoltre specificato che per ‘offerta di lavoro’ si intende la candidatura ad un posto che non è nella disponibilità del CPI e, pertanto, l’assunzione dipende, in ultima analisi, dal datore di lavoro. Nel caso in cui, invece, l’offerta di lavoro presentata al percettore del reddito è nella disponibilità del CPI, questa non può essere rifiutata, pena il decadimento dal beneficio.