Fra gli ammortizzatori sociali previsti a favore dei lavoratori delle aziende interessate dagli effetti negativi del Coronavirus, oltre al Fondo di integrazione salariale e alla cassa integrazione in deroga (per aziende non coperte dalle misure precedenti), si annovera anche la nuova cassa integrazione ordinaria d’emergenza (Cigo) con causale specifica "Covid-19 nazionale". Tale misura è stata prevista per per tutelare piccoli, medi e grandi imprenditori che sono stati costretti a fermarsi per l’assenza dei dipendenti in azienda a seguito dei provvedimenti limitativi dell’epidemia.

Nuovo ammortizzatore sociale semplificato di emergenza Covid-19 nazionale

"In qualità di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ho firmato oggi il primo dei tre Decreti con il quale viene assegnato il riparto dei fondi previsto dall'art. 22 del Decreto Cura Italia (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga), per un importo pari a circa 1,3 miliardi di euro" ha dichiarato il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Il decreto in questione è stato pubblicato in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti. A fare eco al numero uno del Lavoro, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che ha assicurato come la procedura "sarà semplificata e dovrà consentire entro 30 giorni al massimo l’accredito al lavoratore da parte dell’Inps".

La stessa Inps ha fornito le prime indicazioni operative su come presentare le domande di accesso e sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviarle. La domanda, se accolta, coprirà la sospensione del lavoro tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un massimo di 9 settimane.

L’impresa sarà chiamata a redigere solo l’elenco dei lavoratori beneficiari senza alcuna relazione tecnica: ogni lavoratore incluso nell'elenco deve risultare in servizio al 23 febbraio e nel periodo successivo a tale data deve aver cessato di prestare la propria attività lavorativa.

Quando e come presentare la domanda

Si può presentare la domanda alla fine del quarto mese successivo a quello d'inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La richiesta del nuovo sussidio può essere eseguita anche se il datore di lavoro ha già in corso un assegno di solidarietà. La concessione del trattamento ordinario infatti sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

Anche le imprese in Cigs (cassa straordinaria) possono accedere alla nuova Cigo se appartenenti alle categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. Si ricorda infine che le imprese attive nelle ex zone rossa o gialla potranno continuare a richiedere l’integrazione salariale sulla base del decreto 9/2020 fino a esaurimento fondi.