Le graduatorie scolastiche provinciali sono state istituzionalizzate lo scorso 10 luglio tramite l'ordinanza ministeriale n. 60. Esse verranno utilizzate solamente dopo le Gae per conferire supplenze lunghe agli insegnanti in esse iscritti. Ricordiamo come ci sia ancora tempo per potersi registrare alle Gps, tramite la piattaforma Istanze online. La data di scadenza è il 6 agosto prossimo. Il ministero dell'istruzione, in tale contesto, ne ha approfittato per modificare le modalità di reclutamento dei supplenti, rimodulando le penalizzazioni in caso di rifiuto o di abbandono di un incarico.

Penalizzazioni che, precisiamo, valgono per il singolo anno scolastico in corso.

Supplenze: le linee guida di Dino Caudullo su Gps, Gae e penalizzazioni

Come ha informato l'avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, tramite un recente video proposto su Tecnica della Scuola, nel caso di supplenze conferite tramite Gae e Gps, le sanzioni in tal caso, si riferiscono al singolo anno scolastico in cui è stata conferita la supplenza rinunciata o abbandonata da un aspirante.

Nel caso, invece, della rinuncia a una proposta di assunzione o assenza alla convocazione, il docente perderà la possibilità di conseguire altri incarichi dalle Gae e dalle Gps per quello stesso insegnamento e per tutto l'anno scolastico.

Nel caso di mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, l'aspirante perderà la possibilità di ottenere altri incarichi per tutte le graduatorie in cui risulta essere inserito, comprese quelle di istituto. Questo però, limitatamente all'insegnamento e alla classi di concorso a cui l'incarico si riferiva. Nel caso di abbandono del servizio, l'aspirante perderà ulteriori possibilità di incarichi, sempre però limitatamente all'anno scolastico in corso, per tutte le graduatorie e le classi di concorso in cui risulta essere inserito.

Graduatorie di istituto: le penalizzazioni previste

Anche riguardo le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto sono previste delle penalizzazioni in alcuni contesti. Nel caso di rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma da parte di un aspirante risultante inoccupato, egli sarà posto in coda alla terza fascia delle graduatorie di istituto, per quell'insegnamento a cui ha rinunciato alla proposta di contratto.

Nel caso di mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione, l'aspirante perderà la possibilità di ricevere altri incarichi di supplenza per quell'insegnamento, per tutti gli istituti in cui risulta inserito nelle graduatorie di istituto. Nel caso, invece, di abbandono di servizio, sempre per l'anno scolastico in corso, l'interessato perderà la possibilità di ricevere ulteriori incarichi di supplenza da tutti gli insegnamenti e da tutte le graduatorie in cui risulta comparire.

Differenze tra graduatorie provinciali e di istituto

A questo punto, esplichiamo brevemente la differenza tra graduatorie provinciali e di istituto: le prime riguardano il conferimento di incarichi a tempo determinato definiti "lunghi" o "annuali" ovvero fino al 30 giugno/31 agosto. Le seconde saranno utilizzate, invece per dare incarichi denominati "brevi", ossia terminanti prima della fine dell'anno scolastico.