Il Decreto Sostegni bis che si appresta ad esser varato dal Consiglio dei ministri a breve, potrebbe prevedere un nuovo piano di aiuti per famiglie e imprese, partite Iva. Al suo interno sono presenti ulteriori agevolazioni e nuove misure per favorire la ripresa economica del Paese e dei soggetti colpiti dagli effetti economici devastanti dell’emergenza covid. Nella bozza del testo oltre ai contributi a fondo perduto, per imprese e liberi professionisti, che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 30% nell'anno scorso a causa della pandemia, sono previste tre nuove mensilità del Reddito di emergenza, contributi a fondo perduto per le partite Iva, rottamazione delle cartelle entro i 5mila euro e sembra esser stata riconfermata la proroga dell'indennità per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport, introdotta con il primo Sostegni.
Indennizzi stagionali sarebbe previsti anche a giugno e a luglio
Nello specifico sarebbero previsti altre due mesi di indennità che si andrà a sommare a quella erogabile a marzo, aprile e maggio 2021 contemplata nel primo decreto Sostegni, per la quale sarà possibile fare domanda fino al 31 maggio 2021. Nel nuovo decreto Sostegni bis, infatti, quindi tale bonus dovrebbe inoltre esser accreditato in due rate. All'uopo è stato istituito un fondo di 900 milioni. Le modalità di calcolo saranno poi rideterminate, e divergeranno tra la prima e la seconda rata. La prima rata dovrebbe esser riconosciuta in modo automatico e per lo stesso importo a chi lo ha richiesto e ottenuto nella prima tornata di aiuti del 2021.
Per la seconda rata dovrebbe esser invece introdotta una particolare disposizione. Quest’ultima sarà calcolata sulla base della perdita media mensile di fatturato e corrispettivi registrata dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al 2019/20.
Bonus Inps: i possibili aventi diritto
Si suppone che tale nuovo bonus riguarderà la stessa platea di beneficiari prevista dall’articolo 10 del decreto Sostegni.
Gli aventi diritto dovrebbero essere:
- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori intermittenti
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori dello spettacolo
- lavoratori intermittenti, in somministrazione e autonomi senza partita IVA
- lavoratori occasionali incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione Separata titolari di partita IVA.
Per queste categorie, viene richiesto, che il lavoratore abbia cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, lavorando almeno 30 giorni. Tale indennità una tantum non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito, e non dà diritto a contribuzione figurativa ne ad assegni per il nucleo familiare.