Il pagamento bollo auto è sicuramente un argomento che nelle ultime settimane è stato molto discusso. Questo in quanto il termine ultimo per il suo pagamento senza incorrere in sanzioni è scaduto da poco ovvero il 31 gennaio scorso. Quest'anno la questione è stata particolarmente al centro dell'attenzione soprattutto per quello che concerne la querelle relativa ad una novità. Infatti secondo quanto stabilito dall'ultima legge di stabilità approvata nello scorso mese di dicembre dal 2015 il bollo va pagato anche dalle auto cosiddette "storiche" e cioè di età compresa tra i 20 e i 29 anni.

Questo però ha creato molte polemiche in special modo tra i rappresentati della categoria e ciò ha convinto molte regioni a disattendere la richiesta del governo, scatenando ovviamente una grande caos.

Tutto questo ha fatto tornare al centro dell'attenzione mediatica il bollo auto il quale in pratica è una tassa sulla circolazione che va pagata da tutti i possessori di veicoli siano essi motocicli o automobili . Vi sono tuttavia dei casi in cui è possibile richiedere il rimborso in tutto o in parte di quanto pagato. Si tratta di casi molto particolari che comunque possono riguardare anche un cospicuo numero di possessori di veicoli. Il primo caso preso in considerazione è quello in cui è stato effettuato un doppio pagamento per errore.

Altro caso molto interessante è quello in cui è stato versato un importo in eccesso rispetto a quanto realmente dovuto. Infine una terza ipotesi è quella che riguarda i casi in cui è stato effettuato un pagamento non dovuto a causa di un errore di trascrizione o relativo alla scadenza o per altro motivo.

In tutti questi casi il cittadino può richiedere il rimborso mediante specifici moduli di richiesta in cui vanno inseriti tutti i dati necessari al fine di poter identificare il veicolo e il suo proprietario .

Con essi il cittadino può in alternativa al rimborso chiedere la compensazione con periodi d'imposta successi a quello corrente. In questo caso la pratica è ancora più rapida rispetto al primo caso. Il rimborso non può essere richiesto per somme inferiori ai 16,53 euro. Infine occorre anche precisare che il rimborso cade in prescrizione dopo 3 anni.