Di recente mi sono trovata a dover difendere una cliente, citata in giudizio da un collega avvocato, il quale lamentava di non aver ricevuto il compenso professionale per l’attività svolta in favore della signora.La mia assistita, a sua difesa, motivava il mancato pagamento della parcella professionale, in quanto sosteneva di non aver goduto delle prestazioni dell’avvocato che, stante le dichiarazioni della donna, ad un certo punto delle trattative con la controparte, abbandonava la cliente a se stessa e la lasciava concludere la transazione personalmente con il difensore di parte avversa.

A ben vedere, il conferimento di incarico ad un avvocato rientra tra le obbligazioni definite “di mezzi” e si sostanziano nel dovere del professionista di tenere, nello svolgimento del proprio mandato, una condotta corretta ed assicurare una esecuzione diligente. Ciò nonostante, tali presupposti non assicurano il risultato sperato dal cliente.

Invero, nella realizzazione dell'interesse del cliente, mediante dovuta diligenza e correttezza, si riconducono le obbligazioni c.d. “di risultato” (es. progettazione del geometra): in questo caso, il risultato voluto dal cliente deve essere raggiunto.

Da tale distinzione deriva che il mancato raggiungimento del risultato oggetto di mandato nelle obbligazioni di mezzo, non implica alcuna responsabilità del professionista.

Esempio scolastico è l’obbligazione del chirurgo ad eseguire correttamente l’operazione e non anche quella di assicurare in ogni modo la guarigione del paziente.

Un professionista va sempre pagato

Ne deriva che il professionista cui si è conferito mandato deve sempre essere retribuito, qualunque sia il tipo di obbligazione (di mezzi o di risultato) confacente alla propria materia.

Inoltre, a seconda della natura dell’incarico e/o della prestazione, lo stesso potrebbe incorrere in responsabilità professionali specifiche e vedersi condannare al risarcimento del danno subito dal cliente.

Nel caso trattato, l’avvocato e la cliente, in occasione del conferimento del mandato, avevano pattuito per iscritto il compenso professionale, pertanto il Tribunale condannava la cliente al pagamento degli onorari nella misura pattuita e non anche nella misura richiesta dal collega in sede di giudizio.Il consiglio, dunque, è quello di stabilire sempre per iscritto l’ammontare complessivo delle competenze spettanti al professionista cui conferite mandato, tenendo conto della complessità e dell’aleatorietà del caso specifico.