È entrata in vigore la legge n. 55 pubblicata sulla GU serie Generale del 11 maggio 2015. Possono utilizzare le nuove norme anche tutti coloro che hanno già una causa di divorzio in corso. Secondo quanto dichiarato dal periodico "Il sole 24 Ore" del 25 maggio 2015, le cause di divorzio in corso si dovrebbero aggirare tra 180.000 e 200.000 fascicoli. I tribunali quindi sono in attesa, mostrando qualche perplessità, per lo smaltimento dei fascicoli, visto che quasi tutti (135000) potrebbero chiedere la corsia veloce. Sicuramente la gran parte sarà interessata ad accorciare i tempi, passando dai tre anni, (già ridotti dai 5 nel 1987), ai sei mesi, se si tratta di divorzio consensuale o ad un anno se invece è giudiziale.
Dagli ultimi dati comunicati dal ministero della Giustizia, sempre secondo il periodico citato, "nel 2013 sono state iscritte 69mila cause di separazione congiunta e l'anno dopo più di 66mila". Sono procedimenti che potrebbero aver superato i sei mesi dalla comparsa davanti al Presidente del Tribunale, per aver diritto al processo breve.
Verifiche in fase di prima applicazione della legge
Le cifre sopra citate hanno bisogno di una verifica, ma non vi è dubbio che tutte le cause in corso faranno da tappo alla legge, in prima applicazione. Senza poi dimenticare quelle cifre del divorzio consensuale 2013 che ancora non hanno maturato i tre anni per richiedere il nuovo rito, e quelle giudiziali in lista di attesa degli anni 2013 e 2014.
La stessa legge stabilisce che quando il giudice autorizza la separazione dei coniugi, decade il regime di comunione legale dei beni e l'annotazione avverrà con ordinanza, a mezzo dell'ufficiale dello stato civile.
Novità nelle procedure
Si può arrivare al divorzio senza passare dal Tribunale e senza l'obbligo del difensore, con due passaggi davanti al Sindaco, distanziati di 30 giorni.
È consentito solo quando, non vi è contenzioso fra i coniugi, non vi sono figli minori, non vi sono portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e non vi sono trasferimenti di diritti patrimoniali. Si può anche concordare col sindaco modifiche alle condizioni del divorzio o di separazione o di scioglimento e cessazione degli effetti civili. Se ti piace questo articolo, e vuoi ricevere aggiornamenti, clicca su segui, in alto accanto il mio nome.