Secondo le ultime stime, nella scuola italiana di ogni ordine e grado mancano oltre 11.000 insegnanti di sostegno e il recente piano di assunzioni non ha risolto queste gravi carenze organiche.
Danneggiato il diritto allo studio dell'alunno
Senza l'assistenza e la guida di un docente specializzato per i bisogni educativi speciali, il diritto allo studio di una consistente percentuale dei nostri alunni risulta gravemente pregiudicato, come ribadito dal tribunale di Velletri in una sentenza pubblicata questa settimana. Il giudice laziale, adito da una famiglia che si era inspiegabilmente vista dimezzare le ore di sostegno per il proprio figlio, ha condannato il Miur e l'ufficio scolastico regionale a pagare un risarcimento di €10.000 decretando che le istituzioni hanno danneggiato il diritto all'educazione ed istruzione dell'alunno.
Costituisce, quindi, discriminazione suscettibile di ristoro anche la decisione di accordare un numero di ore di sostegno limitato rispetto a quanto indicato dal GLHO (il gruppo di lavoro operativo composto da tutti coloro che sono impegnati nel processo di inclusione del disabile).
Il diritto allo studio per i disabili.
Il provvedimento del tribunale di Velletri rinsalda ulteriormente il principio del diritto allo studio per gli alunni disabili contemplato dalla Legge 104/92 e dalla Costituzione e proclamato a più riprese dalla giurisprudenza.
La Costituzione enuncia in modo chiaro questo inalienabile diritto agli articoli 3 e 38. L' articolo 3 stabilisce che è precipuo compito dello Stato rimuovere ogni ostacolo che impedisce una piena eguaglianza fra tutti i cittadini e il pieno sviluppo della persona umana, l'art.
38 dispone che le persone disabili hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Il contributo della Magistratura su questa delicata materia si caratterizza per gli innumerevoli interventi disposti a tutela degli studenti portatori di handicap. Ricordiamo in particolare la sentenza n. 2023 del 2017 con cui il Consiglio di Stato ha sancito che l'attribuzione di un insegnante di sostegno ad un alunno disabile è un diritto costituzionale, mettendo in risalto, inoltre, che il riconoscimento di un numero di ore più basso rispetto alle reali esigenze rappresenta, parimenti, un'intollerabile violazione di detta situazione giuridica.
Il supremo giudice amministrativo ha anche sottolineato che i tagli alla spesa pubblica non possono in nessun modo giustificare la compressione di questo diritto. Di analoga portata la presa di posizione della Corte Costituzionale che con le sentenze n. 80/10 e n. 275/16 ha decretato l'inammissibilità e l'incostituzionalità di quelle norme che fissano una riduzione delle ore di sostegno con l'obiettivo di rendere meno onerose le spese pubbliche.