La legge del 22 dicembre 2017, n. 219, che disciplina il testamento biologico, è finalmente diventata operativa. Infatti, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto attuativo che disciplina la banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Ora ciascuno di noi ha la possibilità di lasciare un biotestamento su una banca dati il cui accesso è disciplinato da precise disposizioni a garanzia della privacy e della sicurezza delle informazioni in essa depositati.

Finalmente è operativo

Ad annunciarlo è stato lo stesso Ministro della Salute, Roberto Speranza, con un annuncio su Facebook.

Si è dovuto attendere due anni, dall'approvazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 che introduce nell'ordinamento italiano le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Questo periodo è stato necessario per definire i contenuti informativi della banca dati, e per disciplinare le modalità di accesso alla stessa. I soggetti abilitati alla sua alimentazione, le modalità di registrazione, e una serie di garanzie per il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e del Consiglio di Stato del 27/04/2016: GDPR). Oltre alle modalità di accesso che saranno stratificati a differenti livelli, in base alle necessità degli operatori coinvolti nelle varie attività e per questo abilitati ad un accesso diversificato.

Come previsto, prima di arrivare alla firma del Ministro, il provvedimento insieme al relativo disciplinare tecnico, ha acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personale, ha avuto l’avvallo dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni e il parere del Consiglio di Stato.

Ora i cittadini potranno recarsi presso gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza, dai notai ma anche presso gli uffici regionali che abbiamo previsto un’apposita disciplina sulla raccolta delle DAT.

I cittadini italiani residenti all'estero, potranno recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari del territorio dove risiedono e lasciare le loro disposizioni di trattamento.

A questa banca nazionale DAT potranno accedere sia i medici che hanno in carica il paziente, quando questo non è più in condizioni di autodeterminarsi, ma anche una persona di fiducia indicata dal soggetto disponente.

Ovviamente l’accesso è assicurato anche al disponente stesso che, tramite la identificazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), può accedere e consultare i dati che lo riguardano. E, ovviamente richiedere di modificarli se ha cambiato idea.

Chi intanto aveva già provveduto a depositare presso Comuni, Notai e altre sedi abilitate, non deve fare nulla. Le sue disposizioni in materia di biotestamento, entro sei mesi, verranno trasferiti su questa banca dati nazionale.

Cosa prevede la legge del 2017

Il decreto attuativo appena firmato dal Ministro Speranza è un disciplinare sulle modalità di gestione di questa banca dati nazionale. Ma cosa prevede la legge del 22 dicembre 2017, n.

219?

Gli elementi caratterizzanti questo provvedimento possono essere riassunti in 10 punti:

1. Diritto ad ogni cittadino, in grado di intendere volere, di lasciare disposizioni qualora si trovasse in una condizione di incapacità di autodeterminarsi. Queste disposizioni vanno gestite da una banca dati nazionale (DAT) e sono modificabili dall’interessato, in qualsiasi momento.

2. Nomina di un fiduciario. Anche questo può essere modificato in qualsiasi momento.

3. Ogni trattamento sanitario, compreso idratazione e nutrizione artificiale, non possono essere effettuati contro la volontà del paziente (o suo fiduciario).

4. Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente. Ma questa non può andare oltre quanto prevedono le norme di legge vigenti.

È prevista l’obiezione di coscienza da parte del sanitario.

5. Divieto di accanimento terapeutico nei casi terminali e irreversibili.

6. Assicurare ogni possibile terapia del dolore al fine di lenire la sofferenza del paziente.

7. Per il minore, la tutela spetta ai genitori che devono comunque tener conto della volontà del minore, sempre in relazione alla sua maturità e quindi alla sua capacità di decidere. In assenza di una figura genitoriale interviene il giudice tutelare.

8. Le DAT possono essere disattese se dal momento in cui sono state depositate al momento in cui bisogna decidere sono intervenuti condizioni che potrebbero essere a favore del paziente. Es. nuove terapie.

9. Registro Regionale delle DAT.

Le Regioni si devono attrezzare per accogliere e gestire in modalità telematiche queste informazioni.

10. Niente tasse sulle DAT. Quindi niente bolli sia al deposito che in caso di successive modifiche.